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AS 2023 118

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2quater

2quater Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria oppure per svolgere altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e i membri di tali organizzazioni umanitarie;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi degli organismi di cui alle lettere a-d e al capoverso 2bis nella misura in cui agiscono in tale veste.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 2023 alle ore 18.002 con effetto sino all’11 settembre 2023.

10 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr