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AS 2023 125

AS 2023 125

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 24 novembre 20221 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 6

6 Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 aprile 2023.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 14 marzo 20232.

10 marzo 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss