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AS 2023 135

Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
del 16 marzo 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina:

  • a. i mutui supplementari a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera (BNS) a una banca di rilevanza sistemica;

  • b. le garanzie in caso di dissesto concesse dalla Confederazione alla BNS per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS a banche di rilevanza sistemica;

  • c. lo scambio di informazioni tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF), l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la BNS;

  • d. la riduzione dei rischi;

  • e. gli interessi, i premi di rischio, il premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto e i costi per prestazioni di terzi;

  • f. gli obblighi del mutuatario;

  • g. ulteriori provvedimenti; e

  • h. il privilegio nel fallimento per mutui a sostegno della liquidità.

La presente ordinanza intende contribuire a garantire la stabilità dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero nel caso di sviluppi imprevisti.

Art. 2 Definizioni

Sono considerati mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS a una banca che ha rilevanza sistemica o che fa parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica (mutuatario) secondo l’articolo 7 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR):

  • a. i mutui straordinari a sostegno della liquidità, ossia i mutui a sostegno della liquidità secondo le direttive della Banca nazionale svizzera del 25 marzo 20043 sugli strumenti di politica monetaria (stato 1° luglio 2021);

  • b. i mutui supplementari a sostegno della liquidità, ossia i mutui a sostegno della liquidità concessi in aggiunta ai mutui straordinari a sostegno della liquidità e garantiti mediante un privilegio nel fallimento;

  • c. i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, ossia i mutui a sostegno della liquidità che eccedono i mutui supplementari a sostegno della liquidità e che sono garantiti mediante un privilegio nel fallimento e una garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione.

È considerata una garanzia in caso di dissesto la garanzia concessa dalla Confederazione alla BNS per coprire un’eventuale perdita derivante dai mutui a sostegno della liquidità di cui al capoverso 1 lettera c.

Sezione 2: Mutui supplementari a sostegno della liquidità

Art. 3

In deroga all’articolo 219 capoverso 4 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), i crediti della BNS derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF. In deroga all’articolo 220 capoverso 1 LEF, gli altri crediti all’interno della seconda classe di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prioritariamente.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare. Consulta previamente la BNS.

Per il resto, la BNS definisce le condizioni dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell’importo massimo stabilito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, la BNS può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche di cui all’articolo 2 capoverso 1 facenti parte del medesimo gruppo finanziario.

Gli articoli 4 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità.

Sezione 3: Mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto

Art. 4 Concessione di garanzie in caso di dissesto

La Confederazione può concedere garanzie in caso di dissesto alla BNS per mutui a sostegno della liquidità. La Confederazione valuta i rischi connessi con la concessione di garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l’articolo 11.

Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dei mezzi finanziari stanziati, un’eventuale perdita definitiva della BNS derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio della BNS di cui all’articolo 8 capoverso 2.

Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni:

  • a. un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero non può essere evitato in altro modo;

  • b. i mutui a sostegno della liquidità sono adeguati e necessari per la continuazione dell’attività del mutuatario;

  • c. la FINMA conferma la solvibilità del mutuatario oppure conferma l’esistenza di un piano di risanamento. Se il mutuatario fa parte di un gruppo finanziario, la conferma della FINMA include l’intero gruppo finanziario.

I mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono erogati quando il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi. In occasione della prima erogazione, la BNS conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità e che i mutui supplementari a sostegno della liquidità sono esauriti. La FINMA conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento.

Non sussiste alcun diritto alla concessione da parte della Confederazione alla BNS di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati al mutuatario.

I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la BNS nonché nel contratto concluso tra la BNS e il mutuatario relativo al credito quadro.

Art. 5 Stanziamento del credito

Lo stanziamento del credito d’impegno necessario è retto dall’articolo 28 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione.

Art. 6 Scambio di informazioni e trattamento dei dati

Il DFF, la FINMA e la BNS si scambiano informazioni non disponibili pubblicamente, necessarie segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto.

Le autorità di cui al capoverso 1, compreso il Controllo federale delle finanze, nonché i terzi cui si fa capo per l’esecuzione della presente ordinanza possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le altre informazioni di cui necessitano ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie, e per il monitoraggio del mercato.

L’accesso in virtù della legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza a queste informazioni e a questi dati è escluso.

Art. 7 Riduzione dei rischi e rimborso

La FINMA e la BNS quale mutuante provvedono, per quanto possibile, affinché i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto vengano ridotti.

A complemento della sua attività di vigilanza, la FINMA controlla in che modo sono utilizzati i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto. A tal fine può adottare segnatamente tutte le misure di cui all’articolo 26 LBCR6, indipendentemente dal fatto che siano state decise misure di protezione.

Il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto prima degli altri mutui che la BNS gli ha concesso. È fatto salvo il rimborso anticipato di mutui straordinari a sostegno della liquidità, se a seguito di cambiamenti del mercato non sussistono più garanzie sufficienti o se, in casi motivati, la Confederazione ha previamente acconsentito a un simile rimborso di un mutuo straordinario o supplementare a sostegno della liquidità.

Art. 8 Interessi, premi di rischio, premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto e costi per prestazioni di terzi

La BNS ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto.

A titolo di compensazione dei rischi assunti con i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, la Confederazione e la BNS hanno diritto a un premio di rischio ciascuna. I premi di rischio sono commisurati all’ammontare dei mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto erogati e sono stabiliti nel singolo caso. La Confederazione e la BNS possono adeguare il proprio premio di rischio, in particolare in base all’evoluzione della situazione di rischio.

La Confederazione ha diritto a un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto. Esso è commisurato all’ammontare della garanzia in caso di dissesto ed è stabilito nel singolo caso.

La BNS addebita i premi di cui ai capoversi 2 e 3 al mutuatario nel momento in cui gli concede un mutuo e accredita alla Confederazione il premio di rischio e il premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto che le spettano.

I dettagli sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la BNS nonché nel contratto concluso tra la BNS e il mutuatario relativo al credito quadro.

Nell’ambito di una procedura di fallimento la BNS è autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, i premi maturati di cui ai capoversi 2 e 3.

I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione o dalla BNS per la concessione di mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.

Art. 9 Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto

Durante il periodo di validità del contratto concluso tra la BNS e il mutuatario relativo al credito quadro e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all’articolo 8, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito:

  • a. decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone al di fuori del gruppo del mutuatario;

  • b. restituire apporti di capitale;

  • c. concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo.

Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso di questi mutui e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 8 né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 8.

Art. 10 Ulteriori provvedimenti

Quando si fa ricorso a mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell’organo incaricato della direzione generale, della vigilanza e del controllo nonché dell’organo di direzione del mutuatario se ritiene che ciò sia necessario per la continuazione dell’attività del mutuatario.

Conformemente all’articolo 10a LBCR7, il DFF emana una decisione relativa a misure concernenti le retribuzioni. La FINMA ne verifica l’attuazione.

Art. 11 Privilegio nel fallimento per i crediti concernenti mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto

In deroga all’articolo 219 capoverso 4 LEF, i crediti della BNS derivanti da mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto nonché gli interessi e i premi maturati di cui all’articolo 8 sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF. In deroga all’articolo 220 capoverso 1 LEF, gli altri crediti all’interno della seconda classe di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF nonché i crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità devono essere soddisfatti prioritariamente.

Art. 12 Richiesta della garanzia in caso di dissesto da parte della BNS

La richiesta della garanzia in caso di dissesto da parte della BNS presuppone che:

  • a. la BNS abbia fatto valere interamente, nell’ambito della procedura di fallimento, i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto, gli interessi maturati, il suo premio di rischio e, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto e quello di rischio maturati; e

  • b. la procedura di fallimento si sia conclusa con decisione passata in giudicato.

Eventuali ulteriori condizioni per la richiesta della garanzia in caso di dissesto sono definite dalla Confederazione e dalla BNS nel contratto di garanzia.

Art. 13 Esigibilità

Il credito coperto da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato.

Art. 14 Disposizione penale

Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale8, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di cui all’articolo 9.

La competenza è retta dall’articolo 50 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2023 alle ore 20.00.

Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

16 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica<br />del 16 marzo 2023 | Lexipedia | Lexipedia