La Confederazione può concedere garanzie in caso di dissesto alla BNS per mutui a sostegno della liquidità. La Confederazione valuta i rischi connessi con la concessione di garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l’articolo 11.
Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dei mezzi finanziari stanziati, un’eventuale perdita definitiva della BNS derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio della BNS di cui all’articolo 8 capoverso 2.
Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni:
a. un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero non può essere evitato in altro modo;
b. i mutui a sostegno della liquidità sono adeguati e necessari per la continuazione dell’attività del mutuatario;
c. la FINMA conferma la solvibilità del mutuatario oppure conferma l’esistenza di un piano di risanamento. Se il mutuatario fa parte di un gruppo finanziario, la conferma della FINMA include l’intero gruppo finanziario.
I mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono erogati quando il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi. In occasione della prima erogazione, la BNS conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità e che i mutui supplementari a sostegno della liquidità sono esauriti. La FINMA conferma al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento.
Non sussiste alcun diritto alla concessione da parte della Confederazione alla BNS di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati al mutuatario.
I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità con garanzia in caso di dissesto sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la BNS nonché nel contratto concluso tra la BNS e il mutuatario relativo al credito quadro.