AS 2023 136
Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
Modifica del 19 marzo 2023
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20231 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. i
1 La presente ordinanza disciplina:
i. la garanzia a copertura delle perdite.
Art. 3 cpv. 2 e 4
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario. Consulta previamente la BNS.
4 Gli articoli 4 capoversi 3 e 4, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità.
Art. 5a Fondi propri di base supplementari
Al momento dello stanziamento del credito secondo l’articolo 5 la FINMA può ordinare al mutuatario e al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.
Art. 9 cpv. 4
4 Gli obblighi secondo il capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un’unità della società terza.
Art. 10a Deroghe alla legge sulla fusione
1 Nel caso di transazioni secondo la legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione (LFus) eseguite tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, oppure tra le loro società del gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:
a. l’esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione dell’assemblea generale delle società partecipanti se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;
b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;
c. d’intesa con la FINMA è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi a transazioni se le circostanze particolari lo esigono. In questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l’Ufficio federale del registro di commercio.
2 Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.
Sezione 3a: Garanzia a copertura delle perdite
Art. 14a
1 Nel quadro di una transazione eseguita secondo la LFus tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.
2 L’articolo 5 si applica per analogia alla concessione della garanzia a copertura delle perdite. La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.
3 Per il versamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:
a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;
b. la banca assuntrice di cui al capoverso 1 ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;
c. la FINMA sorveglia l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite di 5 miliardi di franchi svizzeri subite definitivamente dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.
4 I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice di cui al capoverso 1.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2023 alle ore 20.00.3
19 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |