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AS 2023 136

Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
Modifica del 19 marzo 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20231 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. i

1 La presente ordinanza disciplina:

  • i. la garanzia a copertura delle perdite.

Art. 3 cpv. 2 e 4

2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la BNS può erogare per gruppo finanziario. Consulta previamente la BNS.

4 Gli articoli 4 capoversi 3 e 4, 8 capoversi 1 e 7, 9 e 10 capoverso 1 si applicano per analogia anche alla concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità.

Art. 5a Fondi propri di base supplementari

Al momento dello stanziamento del credito secondo l’articolo 5 la FINMA può ordinare al mutuatario e al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.

Art. 9 cpv. 4

4 Gli obblighi secondo il capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un’unità della società terza.

Art. 10a Deroghe alla legge sulla fusione

1 Nel caso di transazioni secondo la legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione (LFus) eseguite tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, oppure tra le loro società del gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:

  • a. l’esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione dell’assemblea generale delle società partecipanti se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;

  • b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;

  • c. d’intesa con la FINMA è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi a transazioni se le circostanze particolari lo esigono. In questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l’Ufficio federale del registro di commercio.

2 Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.

Sezione 3a: Garanzia a copertura delle perdite

Art. 14a

1 Nel quadro di una transazione eseguita secondo la LFus tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.

2 L’articolo 5 si applica per analogia alla concessione della garanzia a copertura delle perdite. La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.

3 Per il versamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:

  • a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;

  • b. la banca assuntrice di cui al capoverso 1 ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;

  • c. la FINMA sorveglia l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite di 5 miliardi di franchi svizzeri subite definitivamente dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.

4 I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati nel contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice di cui al capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2023 alle ore 20.00.3

19 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica<br />Modifica del 19 marzo 2023 | Lexipedia | Lexipedia