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AS 2023 142

AS 2023 142
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.00

1008.

  • 50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.00

1008.

  • 60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.50

1008.

  • 90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.00

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

6.60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

20 marzo 2023

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Christian Bock

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