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AS 2023 144

Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 38b Principio per la fissazione della rimunerazione unica per gli impianti secondo l’articolo 71a LEne

La rimunerazione unica per gli impianti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne corrisponde ai costi scoperti, ma al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.

Titolo dopo l’art. 46h

Sezione 6:
Procedura di domanda per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 46i Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne deve essere presentata all’UFE.

2 Può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato.

3 Deve contenere tutte le indicazioni e i documenti secondo l’allegato 2.1 numero 5.1 nonché un calcolo della redditività.

4 Il calcolo della redditività deve essere effettuato sulla base delle disposizioni per il calcolo dei costi scoperti secondo l’allegato 4.

Art. 46j Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’UFE garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e:

  • a. calcola il presumibile ammontare della rimunerazione unica al momento in cui è data la garanzia di principio pari ai costi scoperti attesi;

  • b. stabilisce l’importo massimo, che non deve superare la rimunerazione unica pari al 60 per cento dei costi d’investimento presumibilmente computabili;

  • c. stabilisce, sulla base delle lettere a e b, il piano di pagamento di cui all’articolo 46q.

Art. 46k Immissione parziale di elettricità e termine di messa in esercizio

1 Entro il 31 dicembre 2025 l’impianto deve immettere in rete almeno il dieci per cento della produzione attesa dell’intero impianto previsto o 10 GWh di energia elettrica all’anno.

2 La messa in esercizio completa deve avvenire entro il 31 dicembre 2030.

3 Se entro il 31 dicembre 2030 può essere messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, la rimunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne.

Art. 46l Notifica di messa in esercizio

1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.

2 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata per tale parte.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 5.2.

Art. 46m Notifica di conclusione dei lavori

1 Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

  • a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

  • b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.

3 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, entro il 31 dicembre 2031 deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte dell’impianto.

Art. 46n Proroga del termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

  • a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

  • b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46o Notifica della produzione netta e della produzione invernale

1 Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all’UFE la produzione netta annua dell’impianto dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale (1° ottobre - 31 marzo) per kW di potenza installata.

2 I dati relativi alla produzione netta indicano separatamente il consumo proprio e la produzione eccedente.

2 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte dell’impianto.

Art. 46p Determinazione definitiva della rimunerazione unica

1 Se i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l’UFE fissa definitivamente la rimunerazione unica sull’importo più basso dei seguenti valori:

  • a. ammontare dei costi scoperti definitivi (cpv. 2);

  • b. 60 per cento dei costi d’investimento presumibilmente computabili (art. 46j lett. b); o

  • c. 60 per cento dei costi d’investimento computabili definitivi.

2 I costi scoperti definitivi vengono calcolati sulla base dei costi d’investimento computabili definitivi e della produzione netta media annua notificata, sulla base del tasso d’interesse calcolatorio e dello scenario dei prezzi che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio.

Art. 46q Versamento scaglionato della rimunerazione unica

1 La rimunerazione unica di cui all’articolo 71a capoverso 4 LEne può essere versata in più tranche.

2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j (piano di pagamento).

3 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva della rimunerazione unica. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’ammontare previsto della rimunerazione unica calcolato nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j.

Titolo dopo l’art. 46q

Sezione 7: Criteri di calcolo

Inserire dopo il titolo della sezione 7

Art. 46r Costi d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61 capoversi 1–3.

Art. 46s Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

  • a. per l’acquisizione di proprietà fondiarie;

  • b. per procedure e rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.

Art. 46t Calcolo dei costi scoperti

1 I costi scoperti si calcolano secondo l’allegato 4.

2 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 98 cpv. 7

7 Riguardo alle rimunerazioni uniche per impianti di cui all’articolo 71a LEne, l’UFE pubblica, per ciascun impianto:

  • a. il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

  • b. la potenza dell’impianto;

  • c. la data di messa in esercizio;

  • d. la produzione di elettricità annua e del semestre invernale prevista al momento della presentazione della domanda;

  • e. la produzione media di elettricità annua e del semestre invernale effettivamente misurata al momento della determinazione definitiva della rimunerazione unica;

  • f. l’ammontare definitivo della rimunerazione unica;

  • g. la quota di promozione rispetto ai costi d’investimento computabili.

II

Gli allegati 2.1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 4 e 5

4 Le rimunerazioni per i necessari potenziamenti della rete di cui al capoverso 3 e all’articolo 71a capoverso 4 LEne necessitano dell’approvazione della ElCom.

5 La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell’approvazione della ElCom, i costi per i necessari potenziamenti della rete di cui al capoverso 3 e all’articolo 71a capoverso 4 LEne.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

17 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 7, 38, 41–43, 45 e 46d)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.1»

(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

N. 5

5 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne

  • 5.1 La domanda per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

    • a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione dell’impianto;

    • b. una descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di una rimunerazione unica sono soddisfatti;

    • c. l’autorizzazione edilizia passata in giudicato;

    • d. un elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;

    • e. un calcolo dei costi scoperti;

    • f. un estratto dal registro fondiario o un documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

    • g. la potenza dell’impianto prevista;

    • h. la data di messa in esercizio prevista;

    • i. la produzione annua di elettricità prevista, calcolata secondo le disposizioni dell’UFE;

    • j. la produzione di energia elettrica prevista nel semestre invernale (1° ottobre–31 marzo) per kW di potenza installata, calcolata secondo le disposizioni dell’UFE;

    • k. il contenuto previsto dell’assistenza scientifica;

    • l. la categoria del produttore.

  • 5.2 Notifica di messa in esercizio

  • La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

    • a. la data di messa in esercizio;

    • b. il verbale di collaudo con descrizione dettagliata o un rapporto di sicurezza di cui all’articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;

    • c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;

    • d. la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE.

N. 6

6 Tabella del periodo di utilizzazione per gli impianti secondo l’articolo 71a LEne

Per gli impianti di cui all’articolo 71a LEne, il calcolo dei costi scoperti si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

Elemento costituente dell’impianto

anni

Fondazioni e ancoraggi

80

Struttura metallica in acciaio, sistemi di montaggio, sottostruttura

50

Moduli fotovoltaici

30

Convertitori

15

Generatori, trasformatori

40

Sistema di controllo per centrali

15

Installazioni elettriche

30

Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione

30

Condotte ad alta e media tensione

50

Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)

60

Stabili d’esercizio

40

(art. 63, 83, 87m, 87zter)

Calcolo dei costi scoperti

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4»

(art. 46t, 63, 83, 87m, 87zter)

N. 3

3 Calcolo nel caso degli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a

  • 3.1 Nel caso degli impianti di cui all’articolo 71a LEne i deflussi di denaro computabili si compongono:

    • a. dei costi d’investimento computabili;

    • b. dei costi per l’esercizio dell’impianto e la manutenzione nonché altri costi d’esercizio (al massimo l’1 per cento all’anno dei costi d’investimento computabili);

    • c. degli investimenti di sostituzione;

    • d. di al massimo l’1 per cento dei costi d’investimento computabili, ma per un massimo di 200 000 franchi, per un’assistenza scientifica, i cui risultati siano pubblicati in forma liberamente accessibile;

    • e. degli accantonamenti per lo smantellamento per un massimo del 15 per cento dei costi di investimento computabili.

  • 3.2 Sono considerati afflussi di denaro da computare tutti gli afflussi di denaro che possono essere generati come risultato dell’investimento nonché i risparmi dovuti al consumo proprio. Per il calcolo degli afflussi di denaro, il degrado dei moduli fotovoltaici viene preso in considerazione con un fattore dello 0,5 per cento annuo.

  • 3.3 I deflussi di denaro computabili e gli afflussi da computare devono essere presi in considerazione fino alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi.

  • 3.4 Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione e gli eventuali valori residui alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi sono considerati come afflussi di denaro.

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