AS 2023 151
Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 34 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
I
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:
Allegato 1, n. 7 e 8
Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
17 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |