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AS 2023 151

Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1, n. 7 e 8

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

17 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr