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AS 2023 168

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 1 lett. f

Nella presente ordinanza si intende per:

  • f. partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

Art. 2a cpv. 1bis

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa o l’Ucraina di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

Art. 4 cpv. 1bis

1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 2bis

1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 e secondo l’articolo 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

1bis Il divieto di cui all’articolo 4 capoverso 1bis non si applica ai beni e ai servizi destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.

2bis La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 4 capoverso 1bis per beni e servizi destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.

Art. 11a cpv. 5

5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:

  • a. per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;

  • b. per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e che quest’ultima non può acquisire altrimenti.

Art. 14c cpv. 4

4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  • a. ai beni di cui all’allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE;

  • b. ai beni di cui all’allegato 21 numero 1 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE.

Art. 14e Deroghe al divieto di prestare assistenza tecnica

I divieti di prestare assistenza tecnica di cui agli articoli 9 capoverso 4, 9a capoverso 2, 9b capoverso 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 12b capoverso 2, 14 capoverso 2, 14a capoverso 3, 14c capoverso 2 e 14d capoverso 4 non si applicano alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo come definito dal diritto internazionale.

Art. 15 cpv. 5 lett. e, 5bis, 5ter, 8 lett. b, 8ter, 9, 9quinquies, 9sexies e 10

  • 5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  • e. Abrogata

5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:

  • a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’impresa o da un’organizzazione elencate nell’allegato 8; e

  • b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.

5ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 se la tutela degli interessi del Paese lo richiede.

8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

  • b. permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

8ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:

  • a. tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro del SEE attualmente o precedentemente controllate da un’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340;

  • b. la vendita o il trasferimento si conclude entro il 24 luglio 2023; e

  • c. la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.

9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307,175-58343, 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.

9quinquies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:

  • a. porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure

  • b. le organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione Russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.

9sexies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-61277 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.

10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare le deroghe di cui ai capoversi 4‒9sexies.

Art. 16 cpv. 1bis

1bis Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l’inserimento nell’allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 4

1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo National Wealth Fund.

3 Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:

  • a. entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e

  • b. immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.

4 Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.

Art. 24a cpv. 2 lett. h e 3 lett. b

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

  • h. alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo come definito dal diritto internazionale.

3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:

  • b. permettere le transazioni di cui all’articolo 30b.

Art. 28e cpv. 2

2 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano:

  • a. ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;

  • b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.

Art. 28f Divieto di condizionare infrastrutture critiche

1 È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.

Art. 29a cpv. 4

4 Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all’UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.

Titolo dopo l’art. 30

(art. 9 cpv. 1–3, 6bis e 6ter)

Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

N. 3, titolo

3. Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 25 gennaio 2023 e il 29 marzo 2023

N. 4

4. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

841111

Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN

841112

Turboreattori di spinta eccedente 25 kN

841121

Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW

841122

Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW

841191

Parti di turboreattori o di turbopropulsori

(art. 14c Abs. 1)

Beni economicamente importanti

N. 2, titolo

2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 23 novembre 2022 e il 29 marzo 2023

N. 3

3. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

(art. 14c cpv. 3 e 4)

Contingenti di importazione di determinati beni

1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

Quantità

Periodo

3104 20

Cloruro
di potassio

1720 tonnellate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

3105 20, 3105 60, 3105 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio;

concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;

altri concimi contenenti cloruro di potassio

1636 tonnellate combinate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023

Voce di tariffa doganale

Designazione

Quantità

Periodo

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

42 tonnellate

Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4072 tonnellate

Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024