AS 2023 168
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 1 lett. f
Nella presente ordinanza si intende per:
f. partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;
Art. 2a cpv. 1bis
1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa o l’Ucraina di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
Art. 4 cpv. 1bis
1bis È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 2bis
1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1, 2 e 3 e secondo l’articolo 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:
1bis Il divieto di cui all’articolo 4 capoverso 1bis non si applica ai beni e ai servizi destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.
2bis La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 4 capoverso 1bis per beni e servizi destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.
Art. 11a cpv. 5
5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:
a. per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
b. per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e che quest’ultima non può acquisire altrimenti.
Art. 14c cpv. 4
4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. ai beni di cui all’allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE;
b. ai beni di cui all’allegato 21 numero 1 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE.
Art. 14e Deroghe al divieto di prestare assistenza tecnica
I divieti di prestare assistenza tecnica di cui agli articoli 9 capoverso 4, 9a capoverso 2, 9b capoverso 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 12b capoverso 2, 14 capoverso 2, 14a capoverso 3, 14c capoverso 2 e 14d capoverso 4 non si applicano alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo come definito dal diritto internazionale.
Art. 15 cpv. 5 lett. e, 5bis, 5ter, 8 lett. b, 8ter, 9, 9quinquies, 9sexies e 10
5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
e. Abrogata
5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:
a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’impresa o da un’organizzazione elencate nell’allegato 8; e
b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.
5ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 se la tutela degli interessi del Paese lo richiede.
8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
b. permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
8ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:
a. tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro del SEE attualmente o precedentemente controllate da un’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340;
b. la vendita o il trasferimento si conclude entro il 24 luglio 2023; e
c. la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.
9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307,175-58343, 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.
9quinquies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
a. porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure
b. le organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione Russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.
9sexies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-61277 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.
10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare le deroghe di cui ai capoversi 4‒9sexies.
Art. 16 cpv. 1bis
1bis Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l’inserimento nell’allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.
Art. 24 cpv. 1, 3 e 4
1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo National Wealth Fund.
3 Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:
a. entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e
b. immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.
4 Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.
Art. 24a cpv. 2 lett. h e 3 lett. b
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
h. alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo come definito dal diritto internazionale.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:
b. permettere le transazioni di cui all’articolo 30b.
Art. 28e cpv. 2
2 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano:
a. ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;
b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.
Art. 28f Divieto di condizionare infrastrutture critiche
1 È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.
Art. 29a cpv. 4
4 Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all’UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.
Titolo dopo l’art. 30
(art. 9 cpv. 1–3, 6bis e 6ter)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
N. 3, titolo
3. Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 25 gennaio 2023 e il 29 marzo 2023
N. 4
4. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
841111 | Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN |
841112 | Turboreattori di spinta eccedente 25 kN |
841121 | Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW |
841122 | Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW |
841191 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
(art. 14c Abs. 1)
Beni economicamente importanti
N. 2, titolo
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 23 novembre 2022 e il 29 marzo 2023
N. 3
3. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | |
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | |
2714 | Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche | |
2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs») | |
2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) | |
4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
(art. 14c cpv. 3 e 4)
Contingenti di importazione di determinati beni
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 29 marzo 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione | Quantità | Periodo |
|---|---|---|---|
3104 20 | Cloruro | 1720 tonnellate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
3105 20, 3105 60, 3105 90 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio; concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio; altri concimi contenenti cloruro di potassio | 1636 tonnellate combinate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione | Quantità | Periodo |
|---|---|---|---|
2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) | 42 tonnellate | Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024 |
4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | 4072 tonnellate | Dal 29 marzo 2023 al 24 giugno 2024 |