Lexipedia

AS 2023 170

Accordo
di emendamento dell’accordo del 17 settembre 2009 che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET
Concluso a Zagabria il 21 novembre 2018Entrato in vigore per la Svizzera il 21 novembre 2018

Preambolo

Qui di seguito denominato «Accordo di emendamento»

tra i Servizi meteorologici o idrometeorologici nazionali («SMN»):

  1. SMN dell’Austria, «Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik» (ZAMG), creato mediante il decreto imperiale del 23 luglio 1851 emendato dalla legge sull’organizzazione della ricerca Forschungsorganisationsgesetz BGBl n. 341/1981, rappresentante la Repubblica d’Austria, con sede sociale in Hohe Warte 38, 1190 Vienna, Austria;

  2. SMN del Belgio, Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal Météorologique de Belgique», «Koninklijk Meteorologisch Instituut»), un servizio dello Stato a gestione separata, creato mediante decreto reale del 31 luglio 1913 e modificato dal decreto reale del 31 dicembre 1986, con partita IVA BE0349.294.822, con sede sociale in Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio;

  3. SMN della Croazia, Istituto idrometeorologico nazionale («Državni Hidrometeorološki Zavod, DHMZ»), un organo pubblico tecnico di ricerca, creato mediante decreto governativo della Repubblica di Croazia del 27 agosto 1947, con partita IVA HR 74660437164, con sede sociale in Grič 3, 10000 Zagabria, Croazia;

  4. SMN di Cipro, Dipartimento di meteorologia di Cipro («Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου»), un dipartimento governativo posto sotto la responsabilità del Ministero dell’agricoltura, delle risorse rurali e dell’ambiente, creato mediante decisione del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 1975, con partita IVA CY 90001625M, con sede sociale in Nikis Ave., 28 1086 Nicosia, Cipro;

  5. SMN della Repubblica Ceca, Istituto idrometeorologico ceco («Český hydrometeorologický ústav»), istituto parzialmente finanziato dallo Stato che agisce in qualità di istituzione statale, creato mediante decreto governativo n. 96/1953 del 27 novembre 1953, il cui statuto è pubblicato ed emendato dal Ministero dell’ambiente, con sede sociale in Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praga 4 – Komořany, Repubblica Ceca;

  6. SMN della Danimarca, Istituto danese di meteorologia («Danmarks Meteorologiske Institut»), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare del dicembre del 1989, registrata sotto il numero 1815 9104, con sede sociale in Lyngbyvej 100, 2100 Copenhagen, Danimarca;

  7. SMN dell’Estonia, Agenzia estone per l’ambiente («Keskkonnaagentuur»), un ente di diritto pubblico posto sotto la responsabilità del Ministero dell’ambiente, creato mediante direttiva n. 509 del Ministero dell’ambiente del 21 maggio 2013, con partita IVA EE101646790, con sede sociale in Mustamäe tee 33, 10616, Tallinn, Estonia;

  8. SMN della Finlandia, Istituto finlandese di meteorologia («Ilmatieteen laitos», FMI), creato mediante la legge sull’Istituto finlandese di meteorologia («Laki ilmatieteen laitoksesta») 22.12.1967/585, con partita IVA FI02446647 con sede sociale in Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki, Finlandia;

  9. SMN della Francia, Météo-France, istituto pubblico di carattere amministrativo, creato mediante decreto n. 93-861 e modificato dal decreto n. 2016-765, con partita IVA FR03180060030, con sede sociale in 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex, Francia;

  10. SMN della Germania, Servizio meteorologico tedesco («Deutscher Wetterdienst», DWD), un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica parziale, facente capo al Ministero federale per il digitale e i trasporti («Bundesministerium für Digitales und Verkehr »), creato mediante la legge del 10 settembre 1998 sul Servizio meteorologico tedesco («Gesetz über den deutschen Wetterdienst»), emendata dall’articolo 1 della prima legge modificativa del 17 luglio 2017, con partita IVA DE221793973, con sede sociale in Frankfurter Strasse 135, 63067 Offenbach, Germania;

  11. SMN della Grecia, Servizio meteorologico nazionale ellenico («Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία»), un servizio statale subordinato al Ministero della difesa, creato mediante la legge 5258 dell’8 agosto 1931, operante in virtù della legge 2292 del 15 febbraio 1995 e del decreto presidenziale 161 del 3 luglio 1997, con sede sociale in El. Venizelou 14, 16777 Helliniko, Atene, Grecia;

  12. SMN dell’Ungheria, Servizio meteorologico ungherese («Országos Meteorológiai Szolgálat», OMSZ), un’istituzione centrale indipendente subordinata al Ministero dell’agricoltura, le cui attività sono regolamentate dal decreto governativo n. 277/2005. (XII. 20.), con partita IVA HU 15311760, con sede sociale in Kitaibel Pál utca 1, H-1024 Budapest, Ungheria;

  13. SMN dell’Islanda, Ufficio meteorologico islandese («Veðurstofa Íslands», IMO), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare dell’11 giugno 2008, registrata sotto il numero 99733, con sede sociale in Bustadavegur 9, 150 Reykjavik, Islanda;

  14. SMN dell’Irlanda, Servizio meteorologico irlandese («Met Éireann»), una divisione del Ministero dell’alloggio, della pianificazione e degli enti pubblici territoriali con partita IVA 4000068T, creata mediante la decisione del Servizio meteorologico del 1936 (ridistribuzione dei servizi pubblici) in virtù della legge del 1924 sul «Ministers and Secretaries Act», con sede sociale in Glasnevin Hill, Dublino 9, Irlanda;

  15. SMN dell’Italia, Aeronautica militare – Comando delle Forze operative – Servizio meteorologico (ReMET), con sede in Viale dell’Università 4 – 00185 Roma, Italia;

  16. SMN della Lettonia, Centro lettone per l’ambiente, la geologia e la meteorologia («Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs», LEGMC), creato mediante decisione del Gabinetto dei ministri (n. 448) del 1° luglio 2009, con partita IVA LV50103237791, con sede sociale in Maskavas Str. 165, Riga, 1019 Lettonia;

  17. SMN del Lussemburgo, MeteoLux, un servizio statale dell’Amministrazione della navigazione aerea, creato mediante legge del 21 dicembre 2007, con partita IVA LU22209540, con sede sociale in 4, route de Trêves, 2632 Lussemburgo;

  18. SMN di Malta, MAMO, gestito da Malta International Airport plc in virtù dell’accordo del 25 gennaio 2002 con il Governo di Malta, con partita IVA MT12357210, con sede sociale presso Malta International Airport plc, Aviation Avenue Gudja, Malta LQA 4000;

  19. SMN del Montenegro, Istituto idrometeorologico e sismologico del Montenegro (IHMS), ente pubblico istituito dal Governo del Montenegro mediante il decreto del 23 gennaio 2012 concernente l’organizzazione del lavoro dell’Amministrazione pubblica e in seguito alla fusione di due istituti (Istituto idrometeorologico e Osservatorio sismologico), con sede sociale in IV Proleterske 19, 81 000 Podgorica, Montenegro;

  20. SMN dei Paesi Bassi, Istituto reale olandese di meteorologia («Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut», KNMI), un’agenzia statale subordinata al Ministero dell’infrastrutture e dell’ambiente, creato mediante decreto reale del 31 gennaio 1854, con partita IVA NL8216.93.992B01, con sede sociale in Utrechtseweg 297, NL-3731 GA De Bilt, Paesi Bassi;

  21. SMN della Norvegia, Istituto norvegese di meteorologia («Meteorologisk institutt», MET Norway), un’istituzione statale subordinata al Governo, il cui statuto giuridico e i compiti sono regolamentati dal decreto reale del 9 novembre 2005, con partita IVA NO971274042MVA, con sede sociale in P.O. Box 43 Blindern, Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo, Norvegia;

  22. SMN della Polonia, Istituto per la meteorologia e la gestione delle acque, («Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Institut», IMGW), un’istituzione di ricerca e sviluppo creata mediante il decreto n. 338/72 del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1972, registrata sotto il numero 0000062756 e il numero d’identificazione fiscale 525 000 88 09, con sede sociale in ul. Podleśna 61, 01-673 Varsavia, Polonia;

  23. SMN del Portogallo, Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera («Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA»), un istituto pubblico amministrativo dello Stato creato mediante decreto di legge n. 68/2012 del 20 marzo 2012, con numero fiscale 510 265 600, con sede sociale in Rua C ao Aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisbona, Portogallo;

  24. SMN della Serbia, Servizio idrometeorologico della Repubblica di Serbia («Републички хидрометеоролошки завод Србије», RHMSS), un servizio specializzato creato mediante la legge sui ministeri (Foglio ufficiale della Repubblica di Serbia, n. 44/2014, 14/2015 e 54/2015), registrato sotto il numero d’identificazione fiscale 102217008, con sede sociale in Kneza Viseslava 66, 11030 Belgrado, Repubblica di Serbia;

  25. SMN della Slovacchia, Istituto idrometeorologico della Slovacchia («Slovenský hydrometeorologický ústav, SHMÚ»), un organismo sovvenzionato, creato mediante decisione n. 23/2006-1.6 del Ministro dell’ambiente della Repubblica slovacca del 12 giugno 2006, che modifica e completa l’atto costitutivo dell’Istituto idrometeorologico della Slovacchia, con numero 156 884, con sede sociale in Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovacchia;

  26. SMN della Slovenia, Agenzia ambientale della Repubblica di Slovenia («Agencija Republike Slovenije za okolje», ARSO), un servizio del Ministero dell’ambiente e della pianificazione territoriale, creato mediante la legge che modifica la legge n. 30/2001 del 26 aprile 2001 sull’organizzazione e le competenze dei ministeri, con sede sociale in Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Repubblica di Slvoenia;

  27. SMN della Spagna, Agenzia statale per la meteorologia («Agencia Estatal de Meteorología», AEMET), un servizio meteorologico statale creato mediante il decreto reale n. 186/2008 dell’8 febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale di Stato del 14 febbraio 2008, registrato sotto il numero Q‑2801668‑A, con sede sociale in Leonardo Prieto Castro, 8, 28040 Madrid, Spagna;

  28. SMN della Svezia, Istituto svedese di meteorologia e idrologia («Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut», SMHI), un’istituzione statale creata mediante l’ordinanza SFS 1918:903 del 29 ottobre 1918, con partita IVA SE202100069601, con sede sociale in 601 76 Norrköping, Svezia;

  29. SMN della Svizzera, Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) del Dipartimento federale dell’interno, con sede sociale all’Operation Center 1, CP 257, CH-8058 Zurigo aeroporto, Svizzera;

  30. SMN dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Servizio idrometeorologico (HMS), creato mediante 5732131/Gazette 58/2000 del 27 luglio 2000, con sede sociale in Skupi 28, Skopje – 1000, ex Repubblica jugoslava di Macedonia; e

  31. SMN del Regno Unito, Ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito («Met Office»), un fondo di commercio governativo creato nel 1996 mediante lo strumento statutario n. SI1996/774, con partita IVA UK888 8053 62, con sede sociale in FitzRoy Road, Exeter, EX1 3PB, Regno Unito.

Di seguito gli SMN sono denominati singolarmente «membro» e collettivamente «membri».

Preambolo

Considerando che in data 17 settembre 20091 è stato concluso un Accordo che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET (qui di seguito denominato «Accordo iniziale») tra 21 Servizi meteorologici nazionali, che costituisce un gruppo d’interesse economico che soggiace al diritto belga, in particolare agli articoli 839–873 del Codice delle società belga;

considerando che, dal 17 settembre 2009 fino alla data del presente Accordo di emendamento, 10 Servizi meteorologici nazionali sono diventati Parti dell’Accordo iniziale, portando il numero totale dei membri di EUMETNET a 31;

considerando che, dopo otto anni, i membri auspicano (i) di migliorare il quadro generale del Gruppo ai fini di una migliore cooperazione e (ii) di estendere la durata del Gruppo fino al 31 dicembre 2028,

per tutti questi motivi, i membri sottoscritti hanno convenuto di emendare l’Accordo iniziale come segue:

Art. 1 Definizioni

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo di emendamento, i termini scritti con l’iniziale maiuscola hanno il significato definito nell’Accordo iniziale.

Art. 2 Emendamenti

L’Accordo iniziale è emendato come segue:

  • 2.1 Art. 2

    Scopo

  • L’articolo 2 è emendato come segue:

    • – al paragrafo 1.c): le parole «di base» sono soppresse;

    • – al paragrafo 2: dopo «settori» è inserita l’espressione «senza tuttavia limitarsi soltanto a questi settori»;

    • – al paragrafo 2.d): le parole «di base» sono soppresse.

  • 2.2 Art. 3

    Programmi

  • Al paragrafo 5 dell’articolo 3 «un terzo dei» è sostituito da «due».

  • 2.3 Art. 4

    Assemblea dei membri

Il paragrafo 6 dell’articolo 4 è soppresso.

  • 2.4 Art. 7

    Votazioni e voto per delega

  • Il paragrafo 3 dell’articolo 7 è emendato come segue:

    • – la lettera f) è sostituita dal testo seguente: «l’elaborazione di progetti con terzi, qualora non vi sia un sottoinsieme predefinito di membri coinvolti;»

    • – è aggiunta una lettera g) dal seguente tenore: «l’elaborazione di Memorandum di cooperazione o di Memorandum di accordo;»

    • – la lettera i) è soppressa; e

    • – le lettere g) e h) sono ridenominate h) e i).

  • Il paragrafo 4 dell’articolo 7 è emendato come segue:

    • – è aggiunta una lettera f) dal seguente tenore: «elaborare progetti con terzi, qualora vi sia un sottoinsieme predefinito di membri coinvolti;»

    • – è aggiunta una lettera g) dal seguente tenore: «approvare gli Accordi di cooperazione;»

    • – le lettere f) e g) sono ridenominate h) e i).

  • 2.5 Art. 9

    Finanziamento e conti annuali

  • Il primo periodo del paragrafo 9 dell’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

  • «Il Direttore esecutivo prepara i conti annuali conformemente alla legge contabile vigente e alle disposizioni di applicazione (regolarmente modificate).»

  • 2.6 Art. 11

    Responsabilità congiunta e solidale

  • Il paragrafo 2 dell’articolo 11 è sostituito con il testo seguente:

  • «2. In caso di azione legale intentata da terzi contro uno o più membri chiamati a rispondere in modo congiunto e solidale per un’inadempienza del Gruppo, tutti i membri si fanno carico, all’interno del Gruppo e senza ledere in alcun modo i diritti di terzi, delle conseguenze finanziarie; se l’inadempienza del Gruppo risulta dal comportamento di uno o più membri in particolare che sono implicati nella controversia con i terzi in questione, soltanto questo o questi si assumono la responsabilità interna ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale. Ne risulta che i membri che non sono implicati nella controversia con i terzi in questione non si assumono la responsabilità interna ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale.»

  • 2.7 Art. 13

    Cooperazione con terzi

  • Il secondo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

  • «Le cooperazioni e i contratti di questo genere devono essere documentati in modo adeguato per scritto e precisare i diritti e gli obblighi del Gruppo e dell’entità cooperante nell’attuazione dei fini della cooperazione.»

  • Il primo periodo del paragrafo 2 è soppresso.

  • 2.8 Art. 18

    Nuovi membri

  • Il paragrafo 1 dell’articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

  • «1. L’Assemblea dei membri può accogliere le domande di SMN che desiderano aderire al Gruppo presentando una domanda scritta al Direttore esecutivo («Nuovi membri»).»

  • Il paragrafo 4 dell’articolo 18 è soppresso.

  • 2.9 Art. 19

    Durata

  • Il paragrafo 1 dell’articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

  • «1. Il Gruppo ha una durata determinata, che si conclude il 31 dicembre 2028. A partire dal 1° gennaio 2027, l’Assemblea dei membri esamina l’opportunità di rinnovare il presente Accordo.»

  • Al paragrafo 2 dell’articolo 19 è inserita l’espressione «all’unanimità» dopo «altrimenti».

  • 2.10 Allegato 1 – Definizioni

  • Sono aggiunte le seguenti definizioni:

    • – «Accordo di cooperazione – Un accordo fra il Gruppo e uno o più terzi in cui i terzi partecipano (e quindi cofinanziano) un Programma già esistente.»;

    • – «Memorandum d’accordo – Un accordo fra il Gruppo e uno o più terzi diverso da un Accordo di cooperazione e che può includere scambi di fondi.»;

    • – «Memorandum di cooperazione – Un accordo fra il Gruppo e uno o più terzi diverso da un Accordo di cooperazione e che non comporta alcuno scambio di fondi.»;

    • – «Progetto con terzi – Un progetto nell’ambito del quale il Gruppo, mediante un contratto o altro, s’impegna in un’attività di tipo progettuale con uno o più terzi (per esempio l’UE) e il cui finanziamento può essere esterno o comune. Questo genere di progetti si distingue dai programmi poiché questi ultimi sono avviati a esclusivo beneficio dei membri, mentre i progetti con terzi sono avviati per il beneficio comune del terzo o dei terzi e dei membri.»

  • La definizione di EUMETNET è soppressa.

  • Nella definizione di Programma l’espressione «Un programma principale o un programma opzionale istituito» è sostituita da «Un’attività collaborativa istituita»

  • La definizione di SMN è sostituita da: «Servizio meteorologico o idrometeorologico nazionale (al singolare o al plurale)»

Art. 3 Approvazione degli articoli coordinati

Gli articoli coordinati emendati del Gruppo (che figurano nell’Allegato 1 qui accluso), emendati conformemente al presente Accordo di emendamento, sono approvati.

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente Accordo di emendamento entra in vigore il giorno della firma da parte di tutti i membri.

Art. 5 Lingua e legge applicabile

Il testo originale del presente Accordo di emendamento è stato redatto in lingua francese. È ugualmente disponibile una traduzione inglese, che fa parimenti fede. In caso di divergenze fra la traduzione inglese e il testo originale francese, prevale quest’ultimo. Il presente Accordo di emendamento soggiace alle leggi belghe.

Art. 6 Procura amministrativa

Un potere amministrativo speciale è conferito a AD-Ministerie, con sede a 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, nonché ai suoi impiegati, preposti e mandatari, con diritto di sostituzione, al fine di assicurare il deposito del presente Accordo di emendamento (compresi gli articoli coordinati che figurano nell’Allegato 1 del presente Accordo) presso le autorità belghe competenti, come pure l’espletamento di tutte le formalità amministrative al fine di completare gli emendamenti conformemente al presente Accordo di emendamento.

Art. 7 Procura per parafare il presente Accordo di emendamento nel suo insieme

Un potere speciale è conferito (i) al presidente dell’Assemblea dei membri 2018, Robert Varley, e/o (ii) al Direttore esecutivo di EUMETNET, Eric Petermann, dando loro facoltà, operando individualmente, di parafare in nome dei membri (e dopo che i membri abbiano firmato tutte le pagine di firma) il presente Accordo di emendamento.

Firmato a Zagabria, il 21 novembre 2018, in 33 esemplari originali; ogni parte conferma di avere ricevuto un (1) esemplare originale, un (1) esemplare originale supplementare ai fini della registrazione e un (1) originale da conservare nella sede del Gruppo.

(Seguono le firme)

Accordo<br />di emendamento dell’accordo del 17 settembre 2009 che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET<br />Concluso a Zagabria il 21 novembre 2018Entrato in vigore per la Svizzera il 21 novembre 2018 | Lexipedia | Lexipedia