AS 2023 175
Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 22 novembre 20211 sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo è modificata come segue:
Art. 1 Tasso d’interesse massimo
1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta all’11 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).
2 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 13 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.
30 marzo 2023 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Elisabeth Baume-Schneider |