AS 2023 184
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 23c cpv. 1, 3 e 4
1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all’anno.
3 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:
| 282 franchi 235 franchi |
| 117.50 franchi 129.30 franchi |
| 79.90 franchi
40 franchi |
| 79.90 franchi
40 franchi |
4 Se l’importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.
Art. 23d cpv. 4
4 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le seguenti esigenze:
a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
b. la loro percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento;
c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno sei mesi d’età.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2023.
5 aprile 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |