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AS 2023 184

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 23c cpv. 1, 3 e 4

1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all’anno.

3 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

  • a. specie bovina:

    • 1. per animale maschio

    • 2. per animale femmina

282 franchi

235 franchi

  • b. specie suina:

    • 1. per animale maschio

    • 2. per animale femmina

117.50 franchi

129.30 franchi

  • c. specie ovina:

    • 1. per animale maschio

    • 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    • 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

79.90 franchi


58.80 franchi

40 franchi

  • d. specie caprina:

    • 1. per animale maschio

    • 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

    • 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell’art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

79.90 franchi


47 franchi

40 franchi

4 Se l’importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.

Art. 23d cpv. 4

4 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le seguenti esigenze:

  • a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

  • b. la loro percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento;

  • c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;

  • d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno sei mesi d’età.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2023.

5 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr