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AS 2023 192

Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20221,

decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

1 L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 13 è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.

2 Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

3 La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2023.5

19 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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