AS 2023 192
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20221,
decreta:
I
La legge federale del 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 20
Abrogato
Art. 21 cpv. 2
Abrogato
Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
1 L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 13 è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.
2 Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022 Il presidente: Thomas Hefti |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2023.5
19 aprile 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |