AS 2023 2
Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
vista la cifra II capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 20211 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi,
ordina:
Articolo unico
1 Gli articoli 9 capoverso 3–6 e 27 capoverso 1bis della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque entrano in vigore il 1° febbraio 2023.
2 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
16 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticididel 16 dicembre 2022