AS 2023 206
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 28 aprile 2023
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 29 aprile 20232.
28 aprile 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/816, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 22 |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Bulgaria
Cechia
Danimarca
Estonia
Francia
Germania
Italia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Svezia
Ungheria