AS 2023 210
Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF)
Preambolo
Il Tribunale penale federale (TPF)
decreta:
I
Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:
Art. 15 cpv. 2 e 3
2 Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d’occupazione dei giudici, mole di lavoro, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze.
3 Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente oppure al giudice relatore di un collegio giudicante composto da tre giudici, l’istruzione della procedura e le funzioni presidenziali.
Art. 15a Modifica della composizione dei collegi giudicanti
1 In caso di impedimento di un giudice di un collegio giudicante si provvede alla sua sostituzione se l’impedimento mette in pericolo la procedura o nuoce alla sua celerità.
2 Nella scelta del sostituto i presidenti delle corti tengono conto dei criteri di cui all’articolo 15 capoverso 2.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2023.
9 marzo 2023 | In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alberto Fabbri |