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AS 2023 210

Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF)

Preambolo

Il Tribunale penale federale (TPF)

decreta:

I

Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 2 e 3

2 Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d’occupazione dei giudici, mole di lavoro, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze.

3 Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente oppure al giudice relatore di un collegio giudicante composto da tre giudici, l’istruzione della procedura e le funzioni presidenziali.

Art. 15a Modifica della composizione dei collegi giudicanti

1 In caso di impedimento di un giudice di un collegio giudicante si provvede alla sua sostituzione se l’impedimento mette in pericolo la procedura o nuoce alla sua celerità.

2 Nella scelta del sostituto i presidenti delle corti tengono conto dei criteri di cui all’articolo 15 capoverso 2.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2023.

9 marzo 2023

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alberto Fabbri
Il segretario generale, Marc-Antoine Borel