AS 2023 218
Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato
degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’agricoltura,
visto l’articolo 70 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali (OsAlA),
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20112 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 23m Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.
4 I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.
II
1 L’allegato 1.4 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 2 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.
24 aprile 2023 | Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer |
(art. 1a)
Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)
1. Disposizioni generali
1.1. La denominazione di una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 può essere usata unicamente per indicare una materia prima che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.
1.2. Tutte le voci dell’elenco di cui al numero 3 devono rispettare le restrizioni sull’impiego di materie prime conformemente alla legislazione applicabile. Per quanto riguarda le materie prime che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del capitolo 6 OsAlA. Le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni dell’OSOAn3. Le imprese del settore dell’alimentazione animale che utilizzano una materia prima presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all’articolo 7 OsAlA.
1.3. Per «ex prodotti alimentari» si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d’imballaggio o d’altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come alimenti per animali. I tenori massimi fissati nell’allegato 1.1 numero 1 non si applicano agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essi si applicano se tali alimenti o residui sono successivamente trasformati al fine di ottenere alimenti per animali.
1.4. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego negli alimenti per animali è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi.
1.5. Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l’articolo 41 OsAlA, i tenori di impurità chimiche delle materie prime derivanti dal processo di fabbricazione o di coadiuvanti tecnologici pari o superiori allo 0,1 per cento possono essere indicati nel catalogo. Il catalogo può anche stabilire tenori inferiori allo 0,1 per cento se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nel glossario di cui al numero 2 o nell’elenco di cui al numero 3, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso. Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente numero non si applicano alle materie prime presenti nell’elenco delle materie prime notificate giusta l’articolo 9 capoverso 3 OsAlA.
I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati nella descrizione del processo presente nel glossario di cui al numero 2, nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 o alla fine di una categoria di tale elenco. I tenori massimi fissati nel glossario di cui al numero 2 per un determinato processo sono applicabili a qualsiasi materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, se la descrizione di tale materia prima fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione presente nel glossario di cui al numero 2. Questa regola non si applica se nell’elenco di cui al numero 3 è fissato un tenore massimo specifico.
1.6. Le materie prime non presenti al punto 12 dell’elenco di cui al numero 3, che sono state ottenute per fermentazione o che hanno una naturale presenza di microrganismi contenenti microrganismi vivi, possono essere immessi sul mercato purché lo scopo d’utilizzo previsto delle materie prime e degli alimenti composti per animali che le contengono:
a. non sia la moltiplicazione di tali microrganismi; e
b. non sia legato a una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all’allegato 6.1.
La presenza di microrganismi e le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime o gli alimenti composti per animali che le contengono.
1.7. La purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Tuttavia, le impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non devono superare lo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. I tenori specifici in deroga a tali norme generali figurano nell’elenco di cui al numero 3.
1.8. Alla denominazione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3 si deve aggiungere, se del caso, il termine o la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3. L’aggiunta del termine o della denominazione di uso corrente è facoltativa nel caso del processo «essiccazione». Una materia prima la cui denominazione è una combinazione di una denominazione presente nell’elenco di cui al numero 3 e di un termine o di una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nel glossario di cui al numero 2 va considerata come inclusa nel catalogo. L’etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima indicate, a seconda dei casi, nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2 e nell’elenco di cui al numero 3. Se il metodo specifico usato per il processo in questione è presente nell’ultima colonna del glossario di cui al numero 2, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima.
1.9. Se il processo di fabbricazione di una materia prima è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi di cui al numero 2, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione di tale materia prima secondo l’elenco di cui al numero 3.
1.10. Per diverse materie prime si possono impiegare sinonimi. Questi compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione presente nell’elenco di cui al numero 3.
1.11. La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell’elenco di cui al numero 3.
1.12. L’articolo 7 capoverso 2 e l’allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d’acqua. L’articolo 8 capoverso 1 lettera a e l’allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L’allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell’allegato 1.2.
1.13. In deroga al numero 1.12:
a. le dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell’elenco di cui al numero 3 sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell’allegato 1.2;
b. se nella colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie dell’elenco di cui al numero 3 non è menzionato alcuno dei componenti analitici che sono soggetti all’obbligo di dichiarare conformemente alla sezione pertinente dell’allegato 1.2, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Tuttavia, per le ceneri insolubili in acido cloridrico, se non è indicato alcun tenore nell’elenco di cui al numero 3, il tenore in questione deve essere dichiarato se supera il 2,2 per cento;
c. se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell’elenco di cui al numero 3 sono fissati uno o più tenori d’acqua specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all’allegato 1.1 numero 6. Non è obbligatorio dichiarare il tenore d’acqua se inferiore al 14 per cento. Se in tale colonna non è indicato un tenore d’acqua specifico, si applica l’allegato 1.1 numero 6.
1.14. L’articolo 6 si applica all’operatore del settore dell’alimentazione animale il quale dichiari che una materia prima presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna «descrizione» dell’elenco di cui al numero 3, o che faccia riferimento a un processo di cui al numero 2 che può essere assimilato a un’allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale).
1.15. Se una materia prima presente nell’elenco di cui al numero 3, per la quale in una nota è richiesto che la denominazione sia integrata dall’indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima solo se le caratteristiche e l’origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.
2. Glossario dei processi
Il glossario dei processi corrisponde alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/20134.
3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali
L’elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
N. 1.1
L’additivo 1a700 è stralciato.
L’additivo 1a237a è modificato, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1a237a | 1 | a | Potassio diformiato | Potassio diformiato: 50 ± 5 % Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva: C2H3O4K Numero CAS: Numero Einecs: Prodotto mediante sintesi chimica | Scrofe | – | – | 12 000 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione animale con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito di 10 000 mg/kg negli alimenti completi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. |
Suinetti svezzati Suini da ingrasso | – | – | 6000 |
N. 1.5
Il titolo delle colonne 5, 7 e 8 è modificato, conformemente al seguente testo.
L’additivo 4d1712 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4d1712 | 1 | j | Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 | Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g
| Tutte le specie animali | 1 × 109 CFU | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
N. 1.6
Gli additivi 1k20713, 1k20714, 1k20719, 1k20720, 1k20723 e 1k20724 sono stralciati.
Gli additivi 1k2071, 1k2073 e 1k2083 sono modificati, conformemente al seguente testo.
L’additivo 1k1801 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k2071 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k2073 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenente almeno 1,2 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k2083 | 1 | k | Lactococcus lactis NCIMB 30117 | Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactococcus lactis NCIMB 30117 | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28 |
1k1801 | 1 | k | Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 | Preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g, di additivo in un rapporto di 1:4 (1 × 1011 CFU/g P. freudenreichii DSM 33189 e 4 × 1011 CFU/g L. buchneri DSM 12856) Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 16 |
N. 1.7
L’additivo 4d1712 è aggiunto alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4d1712 | 1 | n | Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 | Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g
Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | 1 × 109 CFU | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
2 Categoria 2: additivi organolettici
N. 2.1
L’additivo 2a122 è stralciato.
L’additivo 2a129 è modificato, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzio nale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2a129 | 2 | a (i) | Rosso allura AC | Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all’85 % calcolate come sali sodici (composizione) Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 % Coloranti accessori: ≤ 3 % Composti organici diversi dai coloranti:
Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7 Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2 Numero CAS: 25956-17-6 Numero Einecs: 247-368-0 | Gatti | – | – | 308 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
Cani | – | – | 370 | ||||||
Cavia/ porcellino d’India Cincillà Degu Criceto Gerbillo Tamia | – | – | 50y0 | ||||||
Furetti Altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare | – | – | 99 | ||||||
Canarini Pappagallini ondulati Maine Tucani | – | – | 45 | ||||||
Inseparabili | – | – | 51 | ||||||
Calopsitte | – | – | 79 | ||||||
Cacatua | – | – | 115 | ||||||
Amazzoni | – | – | 145 | ||||||
Pappagalli | – | – | 147 | ||||||
Are ararauna | – | – | 150 | ||||||
Are di Wagler | – | – | 173 | ||||||
Are giacinto | – | – | 214 | ||||||
Altri uccelli ornamentali | – | – | 45 |
N. 2.2.1
L’additivo 2b136-ex è modificato, conformemente al seguente testo:
Gli additivi 2b317-eo-i, 2b09037, 2b09499, 2b09519, 2b05077, 2b08064, 2b09260, 2b07053, 2b09027, 2b07075, 2b10023, 2b09168, 2b09804, 2b07022, 2b07038, 2b04026, 2b04048, 2b04015, 2b13169, 2b15012, 2b621i, 2b2816-ex, 2b103-eo, 2b85c-eo, 2b620i, 2b621ii, 2b143-eo,
2b143-di, 2b143-f, 2b143-f-i, 2b143-f-ii, 2b130-eo, 2b2289-t, 2b07057, 2b13010, 2b13042, 2b04003, 2b04010, 2b05040, 2b05041, 2b14038, 2b139-eo, 2b139-rf, 2b139-di, et 2b141-eo sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b136-ex | 2 | b | Estratto di arancio amaro | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli Bovini da ingrasso Ovini/caprini Equini Conigli Salmonidi Pesci ornamentali Cani Gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regola-mento di esecuzione (UE) 2023/54, GU L 2 del 5.1.2023, pag. 12 |
2b317-eo-i | 2 | b | Olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso | – | – | 22 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 7 |
Galline ovaiole | – | – | 33 | ||||||
Tacchini da ingrasso | – | – | 30 | ||||||
Suinetti | – | – | 40 | ||||||
Suini da ingrasso | – | – | 48 | ||||||
Scrofe | – | – | 63 | ||||||
Vacche da latte | – | – | 57 | ||||||
Vitelli | – | – | 100 | ||||||
Bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli | – | – | 88 | ||||||
Conigli | – | – | 35 | ||||||
Cani | – | – | 106 | ||||||
Gatti | – | – | 18 | ||||||
Salmonidi | – | – | 101 | ||||||
Pesci ornamentali | – | – | 150 | ||||||
2b09037 | 2 | b | Acrilato di etile | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 13 |
2b09499 | 2 | b | Isovalerato di pentile | ||||||
2b09519 | 2 | b | 2-metilbutirrato di metile | ||||||
2b05077 | 2 | b | 2-metilundecanale | ||||||
2b08064 | 2 | b | Acido (2E)-metilcrotonico | ||||||
2b09260 | 2 | b | (E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile | ||||||
2b07053 | 2 | b | Butan-2-one | ||||||
2b09027 | 2 | b | Acetato di cicloesile | ||||||
2b07075 | 2 | b | 3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione | ||||||
2b10023 | 2 | b | 5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one | ||||||
2b09168 | 2 | b | Butirrato di fenetile | ||||||
2b09804 | 2 | b | Fenilacetato di esile | ||||||
2b07022 | 2 | b | 4-metilacetofenone | ||||||
2b07038 | 2 | b | 4-metossiacetofenone | ||||||
2b04026 | 2 | b | 3-metilfenolo | ||||||
2b04048 | 2 | b | 3,4-dimetilfenolo | ||||||
2b04015 | 2 | b | 1-metossi-4-metilbenzene | ||||||
2b13169 | 2 | b | Trimetilossazolo | ||||||
2b15012 | 2 | b | 4,5-diidrotiofen-3(2H)-one | ||||||
2b621i | 2 | b | Glutammato monosodico | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, versione della GU L 192 del 21.7.2022, pag. 17 |
2b2816-ex | 2 | b | Estratto di olibano | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Cavalli Cani | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione, dell’8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 19 |
2b103-eo | 2 | b | Olio essenziale di ylang ylang | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Gatti | – | – | 1 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, versione della GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1 |
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | ||||||
2b85c-eo | 2 | b | Olio essenziale di foglie di bucco | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Gatti | – | – | 0,2 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12 |
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | ||||||
2b620i | 2 | b | Acido L-glutammico | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17 |
2b621ii | 2 | b | Glutammato monosodico | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b143-eo | 2 | b | Olio essenziale di arancio estratto a freddo | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso | – | – | 80 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 27 |
Tutti i suidi da ingrasso | – | – | 172 | ||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi | – | – | 144 | ||||||
Scrofe | – | – | 200 | ||||||
Ruminanti | – | – | 130 | ||||||
Cavalli | – | – | 230 | ||||||
Conigli Pesci, esclusi i pesci ornamentali | – | – | 50 | ||||||
Altre specie | – | – | 50 | ||||||
2b143-di | 2 | b | Olio essenziale di arancio distillato | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso | – | – | 80 | |
Suidi | – | – | 200 | ||||||
Ruminanti | – | – | 130 | ||||||
Cavalli | – | – | 225 | ||||||
Conigli Pesci, esclusi i pesci ornamentali | – | – | 80 | ||||||
Altre specie | – | – | 80 | ||||||
2b143-f | 2 | b | Olio di arancio concentrato | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso | 15,5 | |||
Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione | – | – | 23,5 | ||||||
Tacchini da ingrasso | – | – | 21 | ||||||
Tutti i suidi da ingrasso | – | – | 34 | ||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi | – | – | 28,5 | ||||||
Scrofe | – | – | 41,5 | ||||||
Vitelli (sostituti del latte) | – | – | 66,5 | ||||||
Ruminanti da ingrasso | – | – | 62,5 | ||||||
Ruminanti da latte | – | – | 40,5 | ||||||
Cavalli | – | – | 62.5 | ||||||
Conigli | – | – | 25 | ||||||
Pesci, esclusi i pesci ornamentali | – | – | 70 | ||||||
Altre specie | – | – | 15,5 | ||||||
2b143-f-i | 2 | b | Olio di arancio concentrato | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso | 5,5 | |||
Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione | – | – | 8 | ||||||
Tacchini da ingrasso | – | – | 7 | ||||||
Tutti i suidi da ingrasso | – | – | 11,5 | ||||||
Suinetti di tutte le specie di suidi | – | – | 9,5 | ||||||
Scrofe | – | – | 14 | ||||||
Vitelli (sostituti del latte) | – | – | 23 | ||||||
Ruminanti da ingrasso | – | – | 21,5 | ||||||
Ruminanti da latte | – | – | 14 | ||||||
Cavalli | – | – | 21,5 | ||||||
Conigli | – | – | 8,5 | ||||||
Pesci, esclusi i pesci ornamentali | – | – | 24,5 | ||||||
Altre specie | – | – | 5,5 | ||||||
2b143-f-ii | 2 | b | Olio di arancio concentrato | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b130-eo | 2 | b | Olio essenziale bianco di canfora | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Gatti | – | – | 22 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, versione della GU L 228 del 2.9.2022, pag. 10 |
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | ||||||
2b2289-t | 2 | b | Tintura di cannella | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b07057 | 2 | b | 3-Etilciclopentan-1,2-dione | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/585, GU L 77 del 16.3.2023, pag. 7 |
2b13010 | 2 | b | 4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Cani Gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b13042 | 2 | b | 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Cani Gatti | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b04003 | 2 | b | Eugenolo | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b04010 | 2 | b | 1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b05040 | 2 | b | ALFA-pentilcinnamaldeide | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b05041 | 2 | b | ALFA-esilcinnamaldeide | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b14038 | 2 | b | 2-Acetilpiridina | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | |
2b139-eo | 2 | b | Olio essenziale di limone estratto a freddo | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso | – | – | 35 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 234 del 9.9.2022, pag. 1 |
Tacchini da ingrasso Salmonidi | – | – | 40 | ||||||
Galline ovaiole | – | – | 52 | ||||||
Suini da ingrasso | – | – | 74 | ||||||
Suinetti | - | - | 62 | ||||||
Scrofe | - | - | 92 | ||||||
Vitelli (sostituti del latte) Bovini da ingrasso Vacche da latte | - | - | 90 | ||||||
Cavalli | - | - | 137 | ||||||
Ovini/caprini Conigli | - | - | 30 | ||||||
2b139-rf | 2 | b | Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso | - | - | 11 | |
Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Conigli Salmonidi | - | - | 12 | ||||||
Ruminanti Suinetti | - | - | 20 | ||||||
Suini da ingrasso | - | - | 24 | ||||||
Scrofe | - | - | 30 | ||||||
Cavalli | - | - | 35 | ||||||
2b139-di | 2 | b | Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso | - | - | 36 | |
Galline ovaiole | - | - | 53 | ||||||
Conigli | - | - | 56 | ||||||
Tacchini da ingrasso | - | - | 48 | ||||||
Suinetti | - | - | 64 | ||||||
Suini da ingrasso | - | - | 76 | ||||||
Scrofe | - | - | 94 | ||||||
Vitelli (sostituti del latte) Bovini da ingrasso Ovini/caprini | - | - | 95 | ||||||
Cavalli | - | - | 141 | ||||||
Vacche da latte | - | - | 91 | ||||||
Salmonidi Pesci ornamentali Cani | - | - | 60 | ||||||
Gatti | – | – | 30 | ||||||
2b141-eo | 2 | b | Olio essenziale di lime distillato | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso | – | – | 8,5 | |
Galline ovaiole | – | – | 12,5 | ||||||
Tacchini daingrasso | – | – | 11 | ||||||
Suinetti | – | – | 15 | ||||||
Suini da ingrasso | – | – | 18 | ||||||
Scrofe in lattazione | – | – | 22 | ||||||
Bovini da ingrasso Ovini/caprini Cavalli | – | – | 33,5 | ||||||
Vitelli (sostituti del latte) | – | – | 35,5 | ||||||
Vacche da latte | – | – | 21.5 | ||||||
Conigli | – | – | 13,5 | ||||||
Salmonidi Pesci ornamentali | – | – | 30 |
N. 2.2.2 lett. a
Gli additivi 2, 3, 8, 17, 46, 53, 58, 72, 73, 86, 92, 99, 108, 111, 130, 136, 140, 143, 146, 151, 168, 187, 194, 206, 210, 229, 237, 252, 254, 256, 264, 266, 271, 326 e 334 sono stralciati.
N. 2.2.2 lett. c
Stralciata (inclusa la tabella)
3 Categoria 3: additivi nutrizionali
N. 3.1
Gli additivi «Vitamina B12» (senza numero d’identificazione) e «Omega-6» (senza numero d’identificazione) sono modificati, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima gg. = giorni mm. = mesi | Tenore massimo per kg di alimento completo con un’umidità del 12 % | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3a835 | 3 | A | «Vitamina B12» o «cianocobalamina» | Preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: C63H88CoN14O14P Numero CAS: 68-19-9 Purezza: ≥ 96 % | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria |
3 | A | Omega-6, Acidi grassi insaturi essenziali (come Acido octadeca-dienoico) | Suini da ingrasso Vacche da latte per la produzione di latte | 3 | a |
N. 3.2
La tabella è sostituita dalla versione seguente:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenore dell’elemento in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3b101 | 3 | b | Carbonato di ferro (II) | Polvere ottenuta da minerali estratti con un tenore minimo di siderite (FeCO3) del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %. Formula chimica: FeCO3 Numero CAS: 563-71-3 | Tutte le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni | – | Ovini: 500 [totale] Bovini e pollame: 450 [totale] Animali da compagnia: Altre specie: 750 [totale] | La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità». |
3b102 | Cloruro di ferro (III) esaidrato | Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 % Formula chimica: FeCl3 · 6H2O Numero CAS: 10025-77-1 | Tutte le specie animali | – | Ovini 500 [totale] Bovini e pollame: 450 [totale] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale] Animali da compagnia: 600 [totale] Altre specie: 750 [totale] | La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. 3b102: additivo da incorporare negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i, 3b107, 3b108 e 3b111:
| ||
3b103 | Solfato di ferro (II) monoidrato | Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 % Formula chimica: FeSO4 · H2O Numero CAS: 17375-41-6 | ||||||
3b104 | Solfato di ferro (II) eptaidrato | Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 % Formula chimica: Numero CAS: 7782-63-0 | ||||||
3b105 | Fumarato di ferro (II) | Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 % Formula chimica: C4H2FeO4 Numero CAS: 141-01-5 | ||||||
3b106 | Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 % Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b106i | Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9-10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b107 | Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici | Chelato di ferro (II) e di Tenore minimo di chelato di ferro del 50 % | ||||||
3b108 | Chelato di ferro (II) di idrato di glicina | Chelato di ferro (II) e di Umidità: max. 10 % Formula chimica: | ||||||
3b111 | Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico | Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con Formule chimiche: | ||||||
3b110 | Ferro destrano 10 % | Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %. Formula chimica: Denominazione IUPAC: Numero CAS: 9004-66-4 | Suinetti lattanti | – | 200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita | Le istruzioni per l’uso recano le seguenti indicazioni:
Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101. | ||
3b201 | 3 | B | Ioduro di potassio | Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo del 69 % di iodio Formula chimica: KI Numero CAS: 7681-11-0 | Tutte le specie animali | – | Equidi: 4 [totale] Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 [totale] Pesci: 20 [totale] Altre specie o categorie di animali: 10 [totale] | 3b201 e 3b202:
3b201, 3b202 e 3b203:
|
3b202 | Iodato di calcio anidro | Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo del 63,5 % di iodio Formula chimica: Ca(IO3)2 Numero CAS: 7789-80-2 | ||||||
3b203 | Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall’1 % al 10 % Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %. Particelle < 50 μm: < 1,5 %. Formula chimica: Ca(IO3)2 Numero CAS: 7789-80-2 | ||||||
3b304 | 3 | B | Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti | Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 μm: meno dell’1 % Formula chimica: CoCO3 Numero CAS: 513-79-1 | Ruminanti con rumine funzionale Equidi Roditori Lagomorfi Rettili erbivori Mammiferi da zoo | – | 1 [totale] | L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «Si raccomanda di limitare l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta». |
3b401 | 3 | B | Rame(II) diacetato monoidrato | Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 % Formula chimica: Numero CAS: 6046-93-1 | Tutte le specie animali | – | Bovini
Ovini: 15 [totale] Caprini: 35 [totale] Suinetti:
Crostacei: Altri animali: 25 [totale] | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull’etichetta:
Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
3b402 | Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato | Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 % Formula chimica: Numero CAS: 100742-53-8 | ||||||
3b403 | Cloruro di rame(II) diidrato | Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 % Formula chimica: CuCl2 · 2H2O Numero CAS: 10125-13-0 | ||||||
3b404 | Ossido di rame(II) | Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 % Formula chimica: CuO Numero CAS: 1317-38-0 | ||||||
3b405 | Solfato di rame(II) pentaidrato | Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 % Formula chimica: Numero CAS: 7758-99-8 | ||||||
3b406 | Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b406i | Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di rame del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b407 | Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici | Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 % Formula chimica: | ||||||
3b409 | Dicloruro di rame triidrossido | Formula chimica: Numero CAS: 1332-65-6 Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5 Purezza: min. 90 % Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino Tenore di rame: min. 53 % Particelle < 50 μm: inferiori all’1 % | ||||||
3b4.10 | Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina | Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l’81 % di acido 2‑idrossi-4-metiltio-butirrico Olio minerale: ≤ 1 % Numero CAS: 292140-30-8 | ||||||
3b411 | Bilisinato di rame | Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 % Chelato di rame di Formula chimica: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl Numero CAS: 53383-24-7 | ||||||
3b412 | Ossido di rame(I) | Preparazione di ossido di rame(I) con
Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 % Formula chimica: Cu2O Numero CAS: 1317-39-1 | ||||||
3b413 | Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) | Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 % Formula chimica: | ||||||
3b414 | Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) | Chelato di ferro(II) di idrato Formula chimica: | ||||||
3b415 | Chelato di rame di lisina e di acido glutammico | Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 % Formule chimiche: Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato: | ||||||
3b501 | 3 | b | Cloruro manganoso, tetraidrato | Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 % Formula chimica: Numero CAS: 13446-34-9 | Tutte le specie animali | – | Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale) | L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
3b502 | Ossido di manganese (II) | Ossido di manganese, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 % Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 % Formula chimica: MnO Numero CAS: 1344-43-0 | ||||||
3b503 | Solfato manganoso, monoidrato | Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 % Formula chimica: Numero CAS: 10034-96-5 | ||||||
3b504 | Chelato di manganese di amminoacidi, idrato | Preparato di complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b504i | Chelato di manganese di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di manganese di amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di manganese dell’8-9 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b505 | Chelato di manganese di idrolizzati proteici | Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %. Tenore minimo di manganese chelato del 50 % Formula chimica: | ||||||
3b506 | Chelato di manganese di idrato di glicina | Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: | ||||||
3b507 | Dicloruro di manganese triidrossido | Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 % Formula chimica: Mn2(OH)3Cl Numero CAS: 39438-40-9 | ||||||
3b509 | Chelato di manganese di lisina e di acido glutammico | Preparato di chelati di manganese con lisina e di chelati di manganese con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con Formule chimiche: | ||||||
3b510 | Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina | Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico | ||||||
3b511 | Lisinato di manganese solfato | Manganese e amminoacido L-lisina, rapporto di 1:1, (monoidrato) con un tenore di:
Forma solida (umidità ≤ 10 %) Formula chimica: IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato | ||||||
3b601 | 3 | b | Acetato di zinco diidrato | Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 % Formula chimica: Numero CAS: 5970-45-6 | Tutte le specie animali | – | Cani e gatti: 200 [totale] Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 [totale] Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 [totale] Altre specie e categorie: 120 [totale] | L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Fa eccezione 3b602 che va incorporato sotto forma di premiscela liquida. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale è indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele. |
3b602 | Cloruro di zinco anidro | Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 % Formula chimica: ZnCl2 Numero CAS: 7646-85-7 | ||||||
3b603 | Ossido di zinco | Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 % Formula chimica: ZnO Numero CAS: 1314-13-2 | ||||||
3b604 | Solfato di zinco eptaidrato | Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 % Formula chimica: Numero CAS: 7446-20-0 | ||||||
3b605 | Solfato di zinco, monoidrato | Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 % Formula chimica: ZnSO4 · H2O Numero CAS: 7446-19-7 | ||||||
3b606 | Chelato di zinco di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b606i | Chelato di zinco di amminoacidi idrato | Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. Formula chimica: Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. | ||||||
3b607 | Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) | Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: | ||||||
3b608 | Chelato di zinco di idrato di glicina | Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 % Formula chimica: | ||||||
3b609 | Idrossicloruro di zinco monoidrato | Formula chimica: Numero CAS: 12167-79-2 Purezza: min. 84 % Ossido di zinco: max. 9 % Tenore di zinco: min. 54 % Particelle < 50 µm: meno dell’1 % | ||||||
3b610 | Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina | Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico | ||||||
3b611 | Chelato di zinco della metionina (1:2) | Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 % Formula chimica: Numero CAS: 151214-86-7 | ||||||
3b612 | Chelato di zinco di proteine idrolizzate | Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 % Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 % | ||||||
3b613 | Bislisinato di zinco | Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85 % Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 % Chelato di zinco di bislisinato HCl Formula chimica: Numero CAS: 23333-98-4 | ||||||
3b614 | Chelato di zinco di metionina solfato | Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 % Zinco, acido 2-ammino-4 metilsulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1. Formula chimica: C5H11NO6S2Zn | ||||||
3b615 | Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico | Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 % Formule chimiche: | ||||||
3b701 | 3 | b | Molibdato di sodio diidrato | Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 % Formula chimica: Na2MoO4. 2 H2O | Ovini | – | 2,5 [totale] | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini porterà a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame». |
3b803 | 3 | b | Selenato di sodio | Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 % Formula chimica: Na2SeO4
| Ruminanti | – | 0,50 (in totale) | Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. |
3b801 | Selenito di sodio | Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 % Formula chimica: Na2SeO3 Numero CAS: 10102-18-8 Numero Einecs: 233-267-9 | Tutte le specie animali | – | 0,5 (in totale) | Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. | ||
3b802 | Selenito di sodio in granuli rivestiti | Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con
e
Particelle < 50 μm: meno del 5 % Formula chimica: Na2SeO3 Numero CAS: 10102-18-8 Numero Einecs: 233-267-9 | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. | |||||
3b810 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | Preparazione di selenio organico: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formula chimica: C5H11NO2Se | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b810i | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | Preparazione di selenio organico: Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formula chimica: C5H11NO2Se | L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %. Il potenziale di polverizzazione dell’additivo deve garantire un’esposizione massima al selenio di 0,2 mg Se/m3 | |||||
3b811 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato | Preparazione di selenio organico: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 Formula chimica: C5H11NO2Se | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la pelle, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b812 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae | Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 Formula chimica: C5H11NO2Se | L’additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b814 | Analogo idrossilato di seleniometionina | Preparato solido e liquido dell’analogo idrossilato di seleniometionina Tenore di selenio: Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: C5H10O3Se Numero CAS: 873660-49-2 | L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b815 | L-selenometionina | Preparato solido di L‑seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Selenio organico in forma di Formula chimica: C5H11NO2Se Numero CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e selenio > 39 % | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. | |||||
3b816 | DL-seleniometionina | Preparato solido di DL-seleniometionina con un contenuto di selenio compreso tra 1800 mg/kg e 2200 mg/kg Selenio organico in forma di DL-seleniometionina [acido (RS2)-2-ammino-4-metilselenil-butanoico] da sintesi chimica Formula chimica: C5H11NO2Se Numero CAS: 2578-28-1 Polvere con un tenore minimo del 97 % di | L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali, con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b817 | Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae (Lievito al selenio inattivato) | Preparazione del selenio organico: Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Seleniometionina > 70 % del totale di selenio Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 Formula chimica: C5H11NO2Se | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. | |||||
3b818 | Zinco-L-selenometionina | Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1 a 2 g/kg Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn Polvere cristallina con: L-selenometionina > 62 % selenio > 24,5 % zinco > 19 % e cloruro > 20 % | L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. |
N. 3.3
L’additivo 3c305 è modificato, conformemente al seguente testo.
L’additivo 3c305ii è aggiunto dopo l’additivo 3c305, conformemente al seguente testo.
L’additivo 3c322iii è aggiunto dopo l’additivo 3c322ii, conformemente al seguente testo.
L’additivo 3c323i è aggiunto dopo l’additivo 3c323, conformemente al seguente testo.
L’additivo 3c328 è aggiunto dopo l’additivo 3c327, conformemente al seguente testo.
L’additivo 3c371ii è modificato, conformemente al seguente testo.
Gli additivi 2b620i e 2b621ii sono aggiunti dopo l’additivo 3c451, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c305 | 3 | c | L-metionina | L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 % In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: C5H11NO2S Numero CAS: 63-68-3. | Tutte le specie animali | – | – | La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c305ii | 3 | c | L-metionina | Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 % In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: C5H11NO2S Numero CAS: 63-68-3. | Tutte le specie animali | – | – | La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. |
3c322iii | 3 | c | Monocloridrato di L-lisina | Preparato di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 % In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: C6H15ClN2O2 Numero CAS: 657-27-2 | Tutte le specie animali | – | – | Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c323i | 3 | c | Solfato di L-lisina | Preparato di L-lisina con un tenore di:
Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: C12H28N4O4-O4S Numero CAS: 60343-69-3 | Tutte le specie animali | – | 10000 | Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c328 | 3 | c | Solfato di L-lisina | Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73 % (≥ 55 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi) In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva: Formula chimica: [C6H14N2O2]2 SO4 Numero CAS: 60343-69-3 | Tutte le specie animali | – | 10000 | Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3c371ii | 3 | c | L-valina | L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %. In polvere Caratterizzazione della sostanza attiva:
Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 | Tutte le specie animali | – | – | L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
2b620i | 3 | c | Acido L-glutammico | Acido L-glutammico Caratterizzazione della sostanza attiva: Purezza: ≥ 98 % Formula chimica: C5H9O4N Numero CAS: 56-86-0 Numero Einecs: 200-293-7 | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con acido L-glutammico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». |
2b621ii | 3 | c | Glutammato monosodico | Glutammato monosodico Caratterizzazione della sostanza attiva: Purezza: ≥ 99 % Formula chimica: C5H8NaNO4 H2O Numero CAS: 6106-04-3 Numero Einecs: 205-538-1 | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con glutammato monosodico, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». |
(art. 21 cpv. 2)
Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali
Nota a piè di pagina
La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/20095.