AS 2023 22
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord
Modifica del 23 gennaio 2023
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 20232.
23 gennaio 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le relative zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/125, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 42 |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Belgio
Cechia
Danimarca
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Spagna
Ungheria