AS 2023 235
Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 86j Complemento alla disposizione transitoria concernente la modifica del 16 novembre 20222
I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti di cui all’articolo 68 capoverso 4 che soddisfano uno dei criteri di cui all’allegato 12 numero 2 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 da utilizzatori professionali nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Tuttavia, i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numeri 1.1, 1.2 lettera a o b, 2.1 o 2.2 lettera a o b OPChim3 non possono essere utilizzati su queste superfici.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
10 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |