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AS 2023 235

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 86j Complemento alla disposizione transitoria concernente la modifica del 16 novembre 20222

I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti di cui all’articolo 68 capoverso 4 che soddisfano uno dei criteri di cui all’allegato 12 numero 2 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 da utilizzatori professionali nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Tuttavia, i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’allegato 5 numeri 1.1, 1.2 lettera a o b, 2.1 o 2.2 lettera a o b OPChim3 non possono essere utilizzati su queste superfici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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