Lexipedia

AS 2023 236

Ordinanza
concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali
del 26 aprile 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 2 ottobre 2000 RS 946.203 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Art. 3 cpv. 2–4

2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a loro disposizione.

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando:

  • a. il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni1 secondo la risoluzione 1988 (2011)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali in Afghanistan;

  • b. il trasferimento di averi o la messa a disposizione, diretta o indiretta, di averi o risorse economiche alle persone, imprese e organizzazioni incluse nella lista di sanzioni3 secondo le risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015)4 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è necessario per la fornitura di aiuti umanitari o per il sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

    1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate,

    2. organizzazioni internazionali,

    3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni,

    4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),

    5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui ai numeri 1–4 nella misura in cui agiscono in tale veste,

    6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

2. Ordinanza del 7 agosto 1990 RS 946.206 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Art. 1 cpv. 1

1 Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004)5 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Ordinanza del 21 dicembre 2005 RS 946.231.10 concernente le misure contro determinate persone in relazione all’attentato a Rafik Hariri

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20026 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1636 (2005) e 2664 (2022)7 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 3 e 4

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

Art. 3 cpv. 2

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

4. Ordinanza del 22 giugno 2005 RS 946.231.12 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Art. 2 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. soddisfare bisogni umanitari;

  • e. tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

5. Ordinanza del 14 marzo 2014 RS 946.231.123.6 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20028 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) e 2664 (2022)9 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 3 lett. a n. 4

3 Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:

  • a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:

    1. le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Art. 2 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6. Ordinanza del 18 maggio 2016 RS 946.231.127.6 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200210 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) e 2664 (2022)11 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 10 cpv. 3–6

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle transazioni finanziarie con la banca per il commercio estero o la compagnia d’assicurazioni nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea necessarie per la gestione delle rappresentanze diplomatiche o consolari nella Repubblica popolare democratica di Corea o che d’intesa con le Nazioni Unite servono a scopi umanitari.

4 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

5 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. fornire aiuti umanitari;

  • e. contribuire alla denuclearizzazione.

6 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 5 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

7. Ordinanza del 1° giugno 2012 RS 946.231.138.3 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

8. Ordinanza del 16 dicembre 2022 che istituisce provvedimenti concernenti Haiti12

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200213 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2653 (2022) e 2664 (2022)14 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 3 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti; o

  • c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.

9. Ordinanza dell’11 novembre 2015 RS 946.231.143.6 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Art. 3 cpv. 2, 4 e 5

2 Il capoverso 1 si applica anche ad altri beni che potrebbero essere destinati, totalmente o in parte, alle attività dell’Iran nel campo dell’arricchimento di uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari e dell’acqua pesante che non sarebbero conciliabili con il piano d’azione congiunto globale del 14 luglio 201515 sulla questione nucleare iraniana e sulla revoca delle sanzioni internazionali nei confronti dell’Iran (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA).

4 Se previsto dalla risoluzione 2231 (2015)16 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO chiede il parere di quest’ultimo o della Commissione congiunta del JCPOA.

5 L’esercizio di un’attività di cui al capoverso 1 deve essere notificato alla SECO entro cinque giorni lavorativi. La SECO comunica l’esercizio dell’attività al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e all’Agenzia internazionale per l’energia atomica conformemente alla risoluzione 2231 (2015).

Art. 6 cpv. 3 e 4

3 La SECO rilascia un’autorizzazione se le attività sono conciliabili con il JCPOA17.

4 Se la risoluzione 2231 (2015)18 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo prevede, la SECO chiede il parere del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o della Commissione congiunta del JCPOA.

Titolo prima dell’art. 7

Sezione 4: Restrizioni finanziarie

Art. 7 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari iraniane;

  • e. attuare il JCPOA19; o

  • f. tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 10 cpv. 2

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 5 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

10. Ordinanza del 30 marzo 2011 RS 946.231.149.82 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Art. 2 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. soddisfare bisogni umanitari;

  • e. finanziare misure di sostegno alla ricostruzione economica; o

  • f tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale comitato.

11. Ordinanza del 22 novembre 2017 RS 946.231.154.1 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200220 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2374 (2017) e 2664 (2022)21 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 2 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o

  • d. promuovere la pace e la stabilità regionale.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

12. Ordinanza del 13 maggio 2009 RS 946.231.169.4 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Consiglio di sicurezza dell’ONU» è sostituito con «Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200222 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012), 2093 (2013) e 2664 (2022)23 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 2 cpv. 3 e 4

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate.

13. Ordinanza del 12 agosto 2015 RS 946.231.169.9 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Art. 2 cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  • d. tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

14. Ordinanza del 5 dicembre 2014 RS 946.231.179.8 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200224 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015), 2511 (2020) e 2664 (2022)25 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1a cpv. 3–5

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o

  • d. tutelare interessi svizzeri.

5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

15. Ordinanza del 25 maggio 2005 RS 946.231.18 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ingresso

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 200226 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022)27 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 2 cpv. 3 e 4

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

Art. 4 cpv. 2

2 La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.

26 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali<br />del 26 aprile 2023 | Lexipedia | Lexipedia