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AS 2023 238

Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)

Preambolo

Il Tribunale amministrativo federale

adotta il seguente regolamento:

I

Il regolamento del Tribunale amministrativo federale del 17 aprile 20081 è modificato come segue:

Art. 25a Settori specializzati

1 Le corti e le camere possono essere suddivise in settori specializzati. Le materie sono assegnate a tali settori nel rispetto della ripartizione tra le corti di cui all’allegato.

2 I settori specializzati sono posti sotto la direzione del presidente di corte e del suo sostituto (responsabile di settore).

3 I giudici designati coordinatori di settore possono assistere i presidenti di corte nell’assicurare il coordinamento della giurisprudenza secondo l’articolo 14a capoverso 2 lettera a.

Art. 26 Ripartizione delle cause

1 Le corti disciplinano la ripartizione delle cause tra le camere o tra i settori specializzati.

2 Le regole di ripartizione sono sottoposte per approvazione alla Commissione amministrativa.

3 I presidenti di corte ripartiscono le cause tra le camere o tra i settori specializzati.

Art. 31 Attribuzione delle cause

1 Ogni causa è attribuita a un giudice ai fini dell’istruzione e dell’evasione. Sono fatte salve le cause di competenza del presidente di corte o di camera.

2 L’attribuzione delle cause è effettuata con l’ausilio di un software in base all’ordine d’entrata delle cause. Sono determinanti anche i seguenti criteri:

  • a. le competenze delle camere o dei settori specializzati;

  • b. le lingue di lavoro;

  • c. il grado d’occupazione dei giudici e la mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale;

  • d. i motivi di ricusazione;

  • e. il carico di lavoro.

3 Nell’attribuire le cause possono essere considerati anche i criteri seguenti:

  • a. un periodo di introduzione adeguato;

  • b. un periodo adeguato prima e dopo il passaggio a un’altra corte, un’altra camera o un altro settore specializzato;

  • c. un periodo adeguato prima di una partenza dal tribunale;

  • d. le assenze;

  • e. il carattere urgente di un procedimento, determinato in particolare dal termine di trattazione o dalla necessità di adottare misure cautelari;

  • f. l’importanza della causa;

  • g. le conoscenze specifiche;

  • h. la connessione e uno stretto nesso materiale tra i procedimenti; di regola la causa è attribuita allo stesso giudice:

    1. in caso di rinvio da parte del Tribunale federale,

    2. in caso di rinvio all’autorità inferiore e successivo nuovo ricorso al Tribunale amministrativo federale,

    3. nel caso in cui la stessa decisione sia impugnata da più ricorrenti,

    4. nel caso in cui gli stessi ricorrenti impugnino decisioni consecutive nella stessa causa con le stesse autorità e le stesse parti;

  • i. l’analogia tra i procedimenti, in particolare quando riguardano lo stesso quesito giuridico; in tal caso la causa può essere attribuita allo stesso giudice.

4 Nelle procedure di revisione, la causa non può essere attribuita a un giudice che ha partecipato al procedimento oggetto della revisione. Sono ammesse deroghe se la composizione della corte non consente di sostituire il giudice in questione. Se in caso di accoglimento della domanda di revisione la vertenza originaria è giudicata nel merito soltanto in seguito, la causa è attribuita al giudice al quale è stata attribuita la revisione.

5 In via eccezionale, possono essere considerati anche altri criteri oltre a quelli di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 32 cpv. 1, 3 lett. b e c, 3bis, 4 e 5

1 Il secondo e il terzo membro del collegio giudicante sono designati per analogia con l’articolo 31 capoversi 2–5.

3 Il collegio giudicante di cinque giudici consta:

  • b. del presidente di camera competente o del responsabile di settore, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario;

  • c. del presidente di corte ed eventualmente del coordinatore di settore, se non fa già parte del collegio giudicante ordinario e se la prassi interna della corte lo prevede; l’altro o gli altri due membri del collegio giudicante sono designati per analogia con l’articolo 31 capoversi 2–5.

3bis Il collegio giudicante può comprendere membri di corti diverse, in particolare se:

  • a. si tratta di statuire su quesiti concernenti ambiti giuridici comuni;

  • b. il quesito giuridico richiede le conoscenze specifiche di un’altra corte;

  • c. è necessario il concorso di giudici in un’altra corte, così da assicurare un’equa ripartizione delle cause.

4 Abrogato

5 Se la materia lo richiede, la corte può decidere che il collegio giudicante di tre giudici comprenda almeno due membri la cui lingua materna corrisponde alla lingua del procedimento.

Art. 32a Modifica dei collegi giudicanti

1 Una volta costituito, un collegio giudicante può essere modificato soltanto per motivi oggettivi importanti. L’articolo 31 capoversi 2–5 si applica per analogia.

2 La lingua del procedimento può essere cambiata in particolare a causa del carico di lavoro, nel rispetto dell’articolo 33a della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

3 Se un membro del collegio giudicante è assente mentre la sentenza si trova in circolazione, questi è sostituito da un altro giudice se la durata presumibile dell’assenza lo richiede.

4 Il collegio giudicante non viene modificato se il membro assente si è già pronunciato in merito al progetto di sentenza nell’ambito della circolazione in corso o di una circolazione precedente. In caso di assenza di lunga durata o se la data del rientro non è prevedibile, il membro assente può essere sostituito.

Art. 32b Competenze per l’attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti

1 L’attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti sono di competenza del presidente di corte, del presidente di camera e dei loro sostituti.

2 In casi motivati, in particolare in caso di assenza, tali competenze possono essere delegate a giudici della corte.

3 L’attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti possono essere delegate anche al segretario presidenziale o al personale della cancelleria della corte. Questi operano su istruzione e sotto il controllo dei giudici competenti secondo i capoversi 1 e 2. Se nell’attribuire le cause o costituire i collegi giudicanti si dispone di un margine di apprezzamento, la decisione spetta ai giudici competenti summenzionati.

4 Il presidente di corte o di camera è responsabile della corretta attribuzione delle cause e della regolare costituzione dei collegi giudicanti. Assicura inoltre la corretta applicazione del regolamento.

Art. 32c Comunicazione della composizione del collegio giudicante

La composizione del collegio giudicante è comunicata, su richiesta, alle parti.

Art. 41a Disposizione transitoria degli articoli 25a, 26 e 31–32c

Il nuovo diritto si applica a tutte le attribuzioni di cause e a tutte le costituzioni o modifiche di collegi giudicanti successive all’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2022 del presente regolamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2023.

13 dicembre 2022

In nome del Tribunale amministrativo federale:

Il presidente, Vito Valenti
Il segretario generale ad interim, Bernhard Fasel