AS 2023 246
Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (OVIS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 dicembre 20131 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. f n. 2
1 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:
f. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):
i servizi incaricati della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL): per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20162,
Art. 23 Consultazione di altre banche dati
Al deposito di una domanda di visto, in ORBIS è avviata automaticamente una consultazione nelle banche dati seguenti, sempreché l’utente sia autorizzato ad accedervi:
a. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) previsto dall’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20063;
b. il sistema RIPOL previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20164;
c. il sistema d’informazione Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20135;
d. la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 20136;
e. il sistema di ingressi/uscite previsto dall’ordinanza del 10 novembre 20217 sul sistema di ingressi/uscite.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2023.
10 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |