AS 2023 248
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. a, b e bbis
1 I documenti di viaggio sono validi:
a. il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate hanno compiuto 18 anni: dieci anni;
b. il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate non hanno compiuto 18 anni: cinque anni;
bbis. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a: cinque anni;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2023.
10 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |