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AS 2023 248

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 lett. a, b e bbis

1 I documenti di viaggio sono validi:

  • a. il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate hanno compiuto 18 anni: dieci anni;

  • b. il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate non hanno compiuto 18 anni: cinque anni;

  • bbis. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a: cinque anni;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2023.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr