La presente ordinanza stabilisce la zona di osservazione di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina l’estensione delle zone di controllo.
Essa stabilisce le misure applicabili nella zona di osservazione per la protezione del pollame da cortile dall’influenza aviaria.
Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.