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AS 2023 261

Ordinanza del DFF concernente un progetto pilota del DFGP volto a esaminare e valutare gli interventi al di fuori degli orari d’esercizio e l’indennità per tali interventi

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 18a capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),

ordina:

Art. 1 Scopo

Il progetto pilota del Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) ha lo scopo di esaminare e valutare gli interventi del CSI-DFGP al di fuori degli orari d’esercizio svolti nell’ambito dell’utilizzo del modello BizDevOps («business, development and operations») per l’applicazione NewVOSTRA e l’indennità per tali interventi.

Art. 2 Campo dapplicazione

La presente ordinanza si applica agli impiegati del CSI-DFGP che lavorano in seno al gruppo incaricato dell’utilizzo del modello BizDevOps per l’applicazione NewVOSTRA.

Art 3 Partecipazione

Gli impiegati partecipano al progetto pilota su base volontaria.

Gli impiegati che partecipano al progetto pilota accettano di svolgere interventi al di fuori degli orari d’esercizio del CSI-DFGP (ore 22.00–6.00 nonché la domenica e nei giorni festivi).

Gli impiegati vengono contattati all’occorrenza. Di volta in volta sono liberi di decidere se accettare o rifiutare di svolgere l’intervento.

Art. 4 Indennità

Gli impiegati ricevono un’indennità forfettaria giornaliera di 240 franchi per gli interventi svolti.

La durata complessiva dell’intervento è computata come tempo di lavoro.

L’articolo 45 capoverso 1 lettera b OPers non è applicabile.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023 con effetto sino al 31 gennaio 2024.

23 maggio 2023

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller‑Sutter

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