AS 2023 274
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, 1bis e 3
1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile o a un trimestre civile per gli altri impianti.
1bis Nel caso degli impianti che non dispongono di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione, in deroga al capoverso 1 i dati di produzione possono essere rilevati annualmente.
3 Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l’alimentazione ausiliaria, non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga al capoverso 2 lettera a l’energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.
Art. 8 cpv. 1bis
1bis Ai fini dell’etichettatura, la produzione elettrica registrata annualmente (art. 1 cpv. 1bis) viene ripartita tra i singoli trimestri in base ai profili di immissione in rete; le imprese soggette all’obbligo di etichettatura devono presentare all’organo di esecuzione, dietro sua richiesta, il profilo di immissione in rete utilizzato.
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
N. 2.1
2.1 L’etichettatura deve essere eseguita separatamente per ogni trimestre civile. Per l’elettricità fornita in un determinato trimestre sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione compreso in tale trimestre.
N. 2.2
2.2 Abrogato
N. 2.3
2.3 L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
24 maggio 2023 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |