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AS 2023 274

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, 1bis e 3

1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile o a un trimestre civile per gli altri impianti.

1bis Nel caso degli impianti che non dispongono di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione, in deroga al capoverso 1 i dati di produzione possono essere rilevati annualmente.

3 Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l’alimentazione ausiliaria, non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga al capoverso 2 lettera a l’energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.

Art. 8 cpv. 1bis

1bis Ai fini dell’etichettatura, la produzione elettrica registrata annualmente (art. 1 cpv. 1bis) viene ripartita tra i singoli trimestri in base ai profili di immissione in rete; le imprese soggette all’obbligo di etichettatura devono presentare all’organo di esecuzione, dietro sua richiesta, il profilo di immissione in rete utilizzato.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 2.1

  • 2.1 L’etichettatura deve essere eseguita separatamente per ogni trimestre civile. Per l’elettricità fornita in un determinato trimestre sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione compreso in tale trimestre.

N. 2.2

  • 2.2 Abrogato

N. 2.3

  • 2.3 L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

24 maggio 2023

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

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