AS 2023 276
Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (OITC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 giugno 20191 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio, e di impianti di condotte destinati al trasporto di idrogeno.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
24 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |