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AS 2023 276

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (OITC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 giugno 20191 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio, e di impianti di condotte destinati al trasporto di idrogeno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

24 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr