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AS 2023 277

Ordinanza
sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:

N. 1.1

Sono considerate regole della tecnica in particolare:

  1. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa superiore a 5 bar:

    • 1.1 la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revisione 3.0 del 1° ottobre 20222;

N. 2.2.3

  1. per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:

    • 2.2 le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la corrosione3:

      • 2.2.3 direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022,

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

24 maggio 2023

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

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