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AS 2023 277

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:

N. 1.1

Sono considerate regole della tecnica in particolare:

  1. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa superiore a 5 bar:

    • 1.1 la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revisione 3.0 del 1° ottobre 20222;

N. 2.2.3

  1. per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:

    • 2.2 le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la corrosione3:

      • 2.2.3 direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022,

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

24 maggio 2023

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti