AS 2023 277
Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:
N. 1.1
Sono considerate regole della tecnica in particolare:
per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa superiore a 5 bar:
1.1 la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revisione 3.0 del 1° ottobre 20222;
N. 2.2.3
per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:
2.2 le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la corrosione3:
2.2.3 direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022,
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
24 maggio 2023 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |