AS 2023 289
Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA),
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:
Art. 13d Disposizione transitoria della modifica del 31 maggio 2023
Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 31 maggio 2023 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
Lʼallegato 2 OAOVA è modificato2.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
31 maggio 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |