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AS 2023 29

Legge federale
sulle finanze della Confederazione
(LFC)
(LFC)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 20221,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 6 lett. b

6 Si considerano entrate:

  • b. il compenso per l’alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Art. 8a cpv. 3

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 17c cpv. 1bis

1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell’approvazione del consuntivo.

Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l’epidemia di COVID-19

1 Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all’importo massimo rettificato, in deroga all’articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.

2 Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2035.

3 In caso di eventi eccezionali che esulano dal controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2039.

Art. 66d Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

L’articolo 17e capoverso 1 è applicabile la prima volta alla chiusura dell’esercizio annuale 2022.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 L’articolo 17e ha effetto sino al 31 luglio 2040. Se prima di tale data il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente, il Consiglio federale abroga l’articolo 17e.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2023.4

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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