AS 2023 304
Ordinanza concernente l’apertura dell’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta (Oinv)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 novembre 19941 concernente l’apertura dell’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a
1 Possono essere equiparati a un inventario per fini fiscali:
a. il conto finale allestito dal tutore al decesso di un minorenne sotto tutela o dal curatore al decesso di una persona sotto curatela (art. 327c cpv. 2 e 425 del Codice civile [CC]2);
Art. 7 cpv. 2
Abrogato
Art. 10 cpv. 1
1 Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi che hanno un esercizio limitato dei diritti civili o che non hanno alcun esercizio di tali diritti assistono all’apertura dell’inventario.
Art. 16 lett. b
L’inventario contiene:
b. Concerne soltanto il testo tedesco
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.
9 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |