AS 2023 31
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 1 lett. n
Nella presente ordinanza si intende per:
settore minerario: settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l’estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.
Art. 2a cpv. 7
7 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3:
a. per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell’ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:
idrazina (n. CAS 302-01-2);
dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7),
monometilidrazina (n. CAS 60-34-4);
b. per le attrezzature di sminamento e il materiale da impiegare in operazioni di sminamento esclusivamente destinati a fini umanitari.
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva
1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):
Art. 7 Procedura di autorizzazione
Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 2a e 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI.
Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni
Le autorizzazioni secondo gli articoli 2a e 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.
Art. 9 cpv. 6bis e 6ter
6bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5:
a. per i beni di cui all’allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;
b. per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 se ciò è necessario per scopi medici, farmaceutici o umanitari.
6ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni e delle tecnologie di cui all’allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.
Art. 11a cpv. 5
5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:
a. per i beni delle voci di tariffa doganale 8417 20 e 8438 10 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
b. per i beni della voce di tariffa doganale 8419 81 00 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per cucinare o riscaldare pietanze.
Art. 12a cpv. 4
4 Tutte le transazioni riguardanti l’acquisto con destinazione in Svizzera, o l’importazione o il trasporto in Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane indicando i quantitativi acquistati, importati o trasportati.
Art. 12b cpv. 1bis e 6
1bis Sono vietati la vendita, il trasporto e il transito di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 ottenuti da petrolio greggio originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa importato in Bulgaria dopo il 5 dicembre 2022.
6 Tutte le transazioni per l’acquisto o il trasporto in Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane, indicando i quantitativi acquistati o trasportati.
Art. 14e Deroghe riguardanti le restrizioni di cui alla sezione 2
1 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI3 fino al 30 settembre 2023, a condizione che:
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
b. i beni e le tecnologie siano di proprietà:
di cittadini svizzeri;
di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b relativi a tali beni e tecnologie.
2 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.
3 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 30 settembre 2023, a condizione che:
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa;
b. i beni siano di proprietà:
di cittadini svizzeri,
di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 14a e 14c relativi a tali beni.
Art. 15 cpv. 5bis, frase introduttiva, 8 lett. b, 8bis, 9, 9quatere 10
5bis La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino all’8 marzo 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:
8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
b. permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
8bis La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 luglio 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 24 gennaio 2023.
9 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi.
9quater La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle persone fisiche di cui all’allegato 8 che, prima del loro inserimento nell’elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, o la messa a disposizione di taluni averi o risorse economiche a favore di tali persone, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, la fornitura, il trasporto o l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, verso Paesi terzi al fine di garantire la sicurezza alimentare.
10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4‒9quater.
Art. 18 cpv. 5
5 Nelle sedi di negoziazione, per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, sono vietate:
a. la quotazione e la fornitura di servizi;
b. l’ammissione alla negoziazione.
Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva
2 A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, organizzazioni od organismi:
Art. 24a cpv. 1bis, 3 e 4
1bis È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:
a. persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui al capoverso 1;
b. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, in cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale hanno il diritto di partecipare agli utili, o con cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale intrattengono altre relazioni economiche sostanziali;
c. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;
d. alle persone giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’organizzazione o di un organismo di cui alle lettere b o c.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:
a. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
b. permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 30 giugno 2023, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui al capoverso 1 o dei loro stabilimenti in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis lettere b–d, laddove:
a. la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una joint venture o un istituto giuridico affine cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che è stato concluso da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 25 gennaio 2023;
b. la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d, che si è stabilito nella Federazione Russa prima del 25 gennaio 2023 ed è di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE;
c. per garantire l’approvvigionamento energetico critico è necessario svolgere una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d;
d. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo è coinvolto nel transito attraverso la Federazione Russa di petrolio proveniente da un Paese terzo e l’esercizio di una funzione di cui al capoverso 1bis lettere b, c o d è inteso a realizzare operazioni non vietate secondo gli articoli 12a e 12b.
Art. 28b Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa
1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:
a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
d. prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.
2 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:
a. sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
b. riguardano una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.
3 Il divieto di cui al capoverso 1 relativo al settore minerario non si applica alle attività che generano la maggior parte del loro valore finanziario dalla produzione di uno dei materiali di cui all’allegato 30 o che hanno come obiettivo principale tale produzione.
Art. 28e cpv. 1ter–2quater e 3, frase introduttiva
1ter È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.
2 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano ai servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.
2bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:
a. ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b. ai servizi necessari per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
2ter I divieti di cui ai capoversi 1bis e 1ter non si applicano ai servizi necessari per:
a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;
b. la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;
c. gestire le catastrofi naturali.
2quater Il divieto di cui al capoverso 1bis non si applica ai servizi necessari agli aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–1ter per servizi necessari per:
Art. 35 cpv. 10, 17 lett. b, 20bis, 23, 25 lett. d, 26 lett. c e d nonché 28
10 L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti beni:
a. di cui all’allegato 23 numero 1 concordati prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022;
b. di cui all’allegato 23 numero 2 concordati prima del 25 gennaio 2023 ed eseguiti entro il 24 febbraio 2023.
17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
b. alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.
20bis L’articolo 9 capoversi 1, 4 e 5 non si applica agli affari riguardanti:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito dei beni di cui all’allegato 3 numero 3 concordati in via contrattuale prima del 25 gennaio 2023 ed eseguiti entro il 24 febbraio 2023;
b. la fornitura di servizi, comprese l’assistenza tecnica e l’intermediazione, in relazione con i beni di cui all’allegato 3 numero 3 concordati in via contrattuale prima del 25 gennaio 2023 ed eseguiti entro il 24 febbraio 2023;
c. la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in relazione con i beni di cui all’allegato 3 numero 3 concordati in via contrattuale prima del 25 gennaio 2023 ed eseguiti entro il 24 febbraio 2023.
23 L’articolo 14c non si applica:
a. agli affari riguardanti l’acquisto dei beni di cui all’allegato 20 numero 2 né all’importazione, al transito o al trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera concordati prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
b. agli affari riguardanti l’acquisto dei beni della voce di tariffa doganale 2905 11 né all’importazione, al transito o al trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera concordati prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 18 giugno 2023.
25 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:
d. al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.
26 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:
c. all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-59958 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 26 aprile 2023;
d. alle transazioni concordate in via contrattuale dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-59958 prima del 25 gennaio 2023 ed eseguite entro il 26 aprile 2023.
28 L’articolo 28e capoverso 1ter non si applica alla fornitura dei servizi necessari per porre fine entro il 24 febbraio 2023 ai contratti stipulati prima del 25 gennaio 2023 incompatibili con l’articolo 28e.
II
1 Gli allegati 1 e 234 sono modificati.
2 Gli allegati 3, 17 e 24 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 30 secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2023 alle ore 18.005.
2 L’articolo 24a capoverso 1bis lettere b–d entra in vigore il 24 febbraio 2023.
3 L’articolo 18 capoverso 5 lettera b entra in vigore il 17 marzo 2023.
25 gennaio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 9 cpv. 1–3, 6bis e 6ter)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
88 | Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 23 novembre 2022 e il 25 gennaio 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
4011 30 00 | Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
3. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 25 gennaio 2023
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8407 10 8409 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |
(art. 14a cpv. 1 e 2)
Prodotti siderurgici
1. Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7208 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti di metallo |
7211 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
7212 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
7213 | Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate |
7214 | Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione (escl. quelle arrotolate in spire non ordinate) |
7215 | Altre barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, non nominate né comprese altrove |
7216 10 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 21 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 22 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 33 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7217 | Profilati di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7219 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo o a freddo |
7220 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7221 | Vergella o bordione di acciai inossidabili, arrotolati in spire non ordinate |
7222 | Barre e profilati di acciai inossidabili |
7225 19 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 30 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 40 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 50 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 91 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 92 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7225 99 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
7226 19 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 20 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 92 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7226 99 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
7227 | Vergella o bordione di altri acciai legati, arrotolati in spire non ordinate |
7228 10 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 20 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 30 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 50 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 60 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 70 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7228 80 | Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7301 10 | Palancole |
7302 10 | Rotaie |
7302 40 | Stecche (ganasce) e piastre di appoggio |
7304 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7305 | Tubi a sezione circolare, con diametro esterno eccedente 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (per esempio saldati o ribaditi) |
7306 | Tubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno eccedente a 406,4 mm) |
2. Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 23 novembre 2022
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7206 | Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 |
7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7216 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
7218 | Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili |
7223 | Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7224 | Altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo o a freddo |
7226 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 | Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 | Tubi e profilati cavi, di ghisa |
7307 | Accessori per tubi (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o acciaio |
7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406) |
7309 | Recipienti di ferro o acciaio per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7310 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, non nominati né compresi altrove |
7311 | Recipienti di ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7312 | Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, esclusi articoli isolati per l’elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti |
7313 | Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7314 | Tele metalliche, comprese le tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi); lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
7315 | Catene, catenelle e loro parti, di ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni) |
7316 | Ancore, ancorotti e loro parti, di ferro o acciaio |
7317 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette) |
7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) |
7319 | Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove |
7320 | Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17) |
7321 | Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, e loro parti, di ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) |
7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio |
7323 | Oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio, (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) |
7324 | Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) |
7325 | Lavori di ferro o di acciaio, gettati in forma (fusi), non nominati né compresi altrove |
7326 | Lavori di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove (escl. gettati in forma) |
(art. 12a e 12b)
Petrolio greggio e prodotti petroliferi
Voce di tariffa | Designazione |
|---|---|
ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto |
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
(art. 28b cpv. 3)
Materiali del settore minerario
Alluminio, compresa la bauxite |
Cobalto |
Concimi minerali, compresi potassio e fosforite |
Cromo |
Minerale di ferro |
Molibdeno |
Nichel |
Palladio |
Rame |
Rodio |
Scandio |
Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario) |
Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio) |
Titanio |
Vanadio |