AS 2023 311
AS 2023 311
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1008.
| Fonio (Digitaria spp.) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 5.50 |
1008.
| Quinoa (Chenopodium quinoa) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 5.50 |
1008.
| Altri cereali | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 5.50 |
1104.
| Altri cereali lavorati, di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 10.20 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
21 giugno 2023 | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: Isabelle Emmenegger |