AS 2023 323
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20231,
decreta:
I
La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale
1 Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.
2 L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale.
3 L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
II
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 26 settembre 2023 con effetto sino al 25 settembre 2027.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller | Consiglio nazionale, 16 giugno 2023 Il presidente: Martin Candinas |