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AS 2023 324

Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 giugno 20091 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d e g nonché 2 lett. c e d

1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:

  • d. il presidente del Tribunale federale, il presidente del Tribunale penale federale e il presidente del Tribunale amministrativo federale;

  • g. il procuratore generale della Confederazione.

2 Altre persone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione:

  • c. il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, per i propri membri;

  • d. il Ministero pubblico della Confederazione, per i collaboratori che gli sono subordinati o attribuiti.

II

L’ordinanza dell’8 novembre 20062 sugli emolumenti del DDPS è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

Allegato, n. 2

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr