AS 2023 324
Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 giugno 20091 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. d e g nonché 2 lett. c e d
1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:
d. il presidente del Tribunale federale, il presidente del Tribunale penale federale e il presidente del Tribunale amministrativo federale;
g. il procuratore generale della Confederazione.
2 Altre persone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione:
c. il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, per i propri membri;
d. il Ministero pubblico della Confederazione, per i collaboratori che gli sono subordinati o attribuiti.
II
L’ordinanza dell’8 novembre 20062 sugli emolumenti del DDPS è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3
Abrogato
Allegato, n. 2
Abrogato
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |