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AS 2023 325

Ordinanza sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 3 dicembre 20041 sui profili del DNA è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 3 e 22 della legge federale del 20 giugno 20032 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA);
visti gli articoli 46a capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «AFIS DNA Services» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2 Su richiesta, il DFGP può riconoscere i laboratori se:

  • c. nel corso degli ultimi dodici mesi hanno partecipato con successo ad almeno quattro prove interlaboratorio nel cui ambito sono stati allestiti profili del DNA secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 della legge sui profili del DNA; il DFGP definisce le prove interlaboratorio che fungono da base per il riconoscimento di un laboratorio;

Art. 2a lett. b

Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati i documenti seguenti:

  • b. l’attestato che certifica la partecipazione con esito positivo alle prove interlaboratorio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera c;

Art. 3 cpv. 1, primo periodo e 4

1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) verifica se i laboratori rispettano le prescrizioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati. ...

4 Verifica almeno ogni cinque anni il rispetto delle esigenze di prestazione e di qualità e ne fa rapporto al DFGP.

Art. 4a Emolumenti in relazione al riconoscimento dei laboratori

1 Gli emolumenti per l’emanazione di decisioni relative al riconoscimento dei laboratori ammontano a:

franchi

a.

per il rilascio

500.–

b.

per il rifiuto

500.–

c.

per la modifica

200.–

d.

per la sospensione

200.–

e.

per la revoca

500.–

2 La tariffa oraria per le attività nell’ambito della vigilanza sui laboratori di analisi del DNA ammonta a:

franchi

a.

per il personale del settore amministrativo

97.–

b.

per il personale del settore Pianificazione, gestione della qualità e vigilanza sui laboratori di analisi del DNA


128.–

3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

4 Gli emolumenti per le attività del SAS svolte nel quadro della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 10 marzo 20065 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.

Art. 5a Rappresentanza degli interessi dei laboratori nei confronti della Confederazione

I laboratori rappresentano congiuntamente i loro interessi nei confronti della Confederazione.

Art. 6a cpv. 4

4 In casi specifici, la polizia può incaricare l’Ufficio di coordinamento (art. 9a) di confrontare anche il profilo del DNA di una traccia che non adempie i criteri per la registrazione nel sistema d’informazione secondo l’articolo 9 capoverso 2, sempre che ciò sia necessario per ottenere spunti per le indagini.

Art. 7 Riutilizzo di un profilo del DNA di persona

L’autorità che ordina la misura informa fedpol entro sei mesi dal momento del rilevamento segnaletico se occorre riutilizzare un profilo di persona già registrato nel sistema d’informazione per il procedimento in corso.

Art. 9a Ufficio di coordinamento: competenza

L’Istituto di medicina legale (IML) dell’Università di Zurigo gestisce l’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 10 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.

Art. 9b Ufficio di coordinamento: compiti

1 L’Ufficio di coordinamento svolge i compiti seguenti:

  • a. verifica se i profili allestiti dai laboratori adempiono le prescrizioni di fedpol;

  • b. gestisce il sistema d’informazione a livello operativo;

  • c. collabora con fedpol in caso di richieste internazionali;

  • d. sostiene fedpol nelle questioni tecniche relative alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA.

2 Dispone di un sistema di gestione della qualità; fedpol ne controlla l’attuazione.

3 Ogni anno fornisce a fedpol un rapporto finanziario.

4 Fedpol disciplina i dettagli dei compiti che l’IML dell’Università di Zurigo è tenuto ad assolvere nella sua funzione di Ufficio di coordinamento, in un contratto di diritto pubblico stipulato con l’Università di Zurigo.

5 Controlla ogni cinque anni l’adempimento dei compiti da parte dell’Ufficio di coordinamento e presenta un rapporto al Consiglio federale.

Art. 9c Ufficio di coordinamento: emolumenti

1 L’Ufficio di coordinamento riscuote gli emolumenti seguenti:

  • a. per il trattamento di un profilo di persona: 20 franchi;

  • b. per il trattamento di un profilo di traccia: 40 franchi;

  • c. per la ricerca secondo l’articolo 6a capoverso 4: 60 franchi;

  • d. per il trattamento di un profilo del DNA del cromosoma Y: 40 franchi;

  • e. per la ricerca di legami di parentela: 200 franchi;

  • f. per la ricerca relativa a una persona scomparsa: 40 franchi;

  • g. per la ricerca relativa a un cadavere ignoto: 60 franchi;

  • h. per la ricerca relativa a parenti di persone scomparse: 40 franchi.

2 Nei casi straordinari al di fuori degli orari di servizio regolari, l’Ufficio di coordinamento riscuote gli emolumenti seguenti:

  • a. emolumento di base per caso: 300 franchi;

  • b. emolumento per ora di lavoro iniziata: 128 franchi.

Art. 10a Procedura per la ricerca di legami di parentela

1 In caso di decisione pronunciata in virtù dell’articolo 258a del Codice di procedura penale (CPP)6, la polizia incarica l’Ufficio di coordinamento di effettuare la ricerca con il profilo del DNA del donatore della traccia.

2 L’Ufficio di coordinamento limita il numero di profili di persona con possibile legame di parentela definendo, d’intesa con la polizia e il laboratorio, il valore soglia del quoziente di verosimiglianza. Trasmette a fedpol l’elenco dei risultati con i numeri di controllo delle persone interessate.

3 L’Ufficio di coordinamento fornisce alla polizia un rapporto contenente almeno le informazioni seguenti:

  • a. il legame di parentela ricercato;

  • b. le frequenze alleliche utilizzate;

  • c. il valore soglia del quoziente di verosimiglianza;

  • d. l’elenco dei risultati con i numeri di controllo e i quozienti di verosimiglianza utilizzati.

4 Fedpol completa l’elenco dei risultati con i pertinenti dati personali tratti da IPAS sulla base dei numeri di controllo e lo trasmette alla polizia.

Art. 13 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione

1 Quando fedpol riceve una comunicazione di cancellazione di un set di dati secondo l’articolo 12, procede alla cancellazione dei dati in IPAS in virtù dell’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20087 e dispone, contemporaneamente, la cancellazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione.

2 In assenza di una tale comunicazione, fedpol cancella il profilo del DNA di persona 30 anni dopo il rilevamento segnaletico della persona interessata.

Art. 14 e 15

Abrogati

Art. 16 Cancellazione di profili esteri nell’ambito della cooperazione internazionale

Quando fedpol riceve il profilo del DNA di una persona nell’ambito della cooperazione internazionale, lo cancella su richiesta dell’autorità estera. In assenza di una tale comunicazione, cancella il profilo 30 anni dopo la sua registrazione in IPAS.

Art. 18a Messa a disposizione di dati del sistema d’informazione per scopi di ricerca

1 Su richiesta dell’istituzione responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca, fedpol può mettere a disposizione, sotto forma anonimizzata e per scopi di ricerca, dati tratti dall’indice delle persone e dall’indice delle tracce del sistema d’informazione.

2 Con l’istituzione responsabile concorda per iscritto:

  • a. i dettagli relativi al trattamento dei dati quali la loro registrazione o cancellazione alla fine del progetto di ricerca;

  • b. i diritti di accesso per chi collabora al progetto di ricerca.

Art. 22a Valutazione delle modifiche del 17 dicembre 20218 della legge sui profili del DNA

1 I pubblici ministeri dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione e l’Uditore in capo della giustizia militare comunicano a fedpol, in vista della valutazione secondo l’articolo 20a della legge sui profili del DNA, le decisioni pronunciate in virtù degli articoli 255 capoverso 3, 256, 258a o 258b CPP9 o degli articoli 73s capoverso 2, 73t, 73w o 73x della Procedura penale militare del 23 marzo 197910. Le comunicazioni avvengono sotto forma anonimizzata con indicazione del numero del caso.

2 Fedpol può chiedere informazioni supplementari ai servizi di polizia scientifica dei Cantoni, all’Ufficio di coordinamento e ai laboratori che trattano mandati di analisi per conto delle autorità di cui al capoverso 1.

3 Può attribuire mandati peritali esterni per questioni specifiche di genetica molecolare.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati11

Allegato 2 cifra 47
Art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sui profili del DNA

Privo di oggetto

2. Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica12

Art. 17 Cancellazione di dati segnaletici esteri di natura biometrica nell’ambito della cooperazione internazionale

Quando fedpol riceve i dati segnaletici di natura biometrica di una persona nell’ambito della cooperazione internazionale, li cancella su richiesta dell’autorità estera. In assenza di una tale comunicazione, cancella i dati 30 anni dopo la loro registrazione in IPAS.

Art. 23 cpv. 2

2 In assenza di una tale comunicazione, fedpol cancella i dati segnaletici di natura biometrica 30 anni dopo il rilevamento segnaletico della persona interessata.

Inserire prima del titolo della sezione 6

Art. 23a Messa a disposizione di dati di AFIS per scopi di ricerca

1 Su richiesta dell’istituzione responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca, fedpol può mettere a disposizione, sotto forma anonimizzata e per scopi di ricerca, dati tratti da AFIS.

2 Con l’istituzione responsabile concorda per iscritto:

  • a. i dettagli relativi al trattamento dei dati quali la loro registrazione o cancellazione alla fine del progetto di ricerca;

  • b. i diritti di accesso per chi collabora al progetto di ricerca.

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