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AS 2023 326

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L’ordinanza del DFGP dell’8 ottobre 20141 sui laboratori di analisi del DNA è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2–2ter e 5

2 Deve essere accreditato per tutte le prestazioni di cui agli articoli 2–8, ad eccezione del capoverso 2bis.

2bis Deve essere accreditato per l’analisi del DNA mitocondriale (art. 7 lett. d) soltanto se intende offrire tale analisi.

2ter Se offre la fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2b della legge del 20 giugno 20032 sui profili del DNA, nel campo di applicazione dell’accreditamento secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025:20183 deve indicare la relativa procedura di analisi, ma non l’interpretazione dei risultati dell’analisi.

5 Le regioni del DNA (loci) da analizzare per allestire un profilo del DNA standard sono disciplinate nell’allegato 1, quelle da analizzare per allestire un profilo del DNA del cromosoma Y sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva

2 Il trattamento di un campione di persona comprende:

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva

2 Il trattamento di un campione di traccia comprende:

Art. 7 frase introduttiva e lett. d

L’analisi di regioni del DNA supplementari non elencate nell’allegato 1 finalizzata ad aumentare la possibilità d’identificazione, ad assicurare la valutazione di difficili profili misti o a effettuare confronti con profili provenienti dall’estero, deve essere eseguita due volte. Essa comprende in particolare:

  • d. il sequenziamento del DNA mitocondriale.

Art. 8a Norma particolare per il confronto del profilo del DNA del cromosoma Y

Nel sistema d’informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti a partire da tracce, a condizione che siano stati analizzati i loci di cui all’allegato 2.

Art. 8b Norma particolare per la ricerca di legami di parentela

La ricerca di legami di parentela di cui all’articolo 2a della legge del 20 giugno 20034 sui profili del DNA consiste nella ricerca di profili del DNA che possono presentare un legame di parentela con un genitore, figli o fratelli.

Art. 8c Norma particolare per la fenotipizzazione

1 Nell’ambito dell’analisi delle caratteristiche di cui all’articolo 2b capoverso 2 della legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA si può rinunciare a un’analisi di conferma. Il laboratorio consulta al riguardo la polizia.

2 Il rapporto del laboratorio destinato all’autorità committente deve contenere le informazioni seguenti:

  • a. il tipo di materiale di analisi;

  • b. il metodo utilizzato;

  • c. l’apparecchio di analisi utilizzato;

  • d. il software di analisi;

  • e. il modello predittivo.

3 Per il resto si applicano le direttive della Società svizzera di medicina legale (SSML) del 25 maggio 20236 sulla fenotipizzazione.

Art. 9 Conservazione e distruzione dei dati di analisi di laboratorio

Il laboratorio conserva per 30 anni i dati necessari per ripercorrere il processo di analisi e, scaduto tale termine, provvede a distruggerli. In relazione all’allestimento di profili di persone e di tracce, tali dati sono inoltre necessari per verificare un determinato profilo nonché per eseguire un confronto in laboratorio ai sensi dell’articolo 6a capoversi 1–3 dell’ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA.

Art. 12 cpv. 3

3 In caso di delega ai sensi del capoverso 2, il laboratorio delegante deve pseudonimizzare l’incarico ed essere in grado di fornire la prova che il laboratorio incaricato dispone di un sistema di gestione della qualità che adempie i requisiti della norma ISO/IEC 17025:20177, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. Provvede affinché l’incarico venga eseguito conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 13 cpv. 1 e 4–6

1 Il controllo della qualità è effettuato secondo le direttive del 7 giugno 20198 della SSML relative alla garanzia della qualità nelle analisi delle tracce tramite tecniche di analisi del DNA.

4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riconosce la partecipazione a una determinata prova interlaboratorio nel settore penale soltanto se questa prova ha esaminato tutte le regioni di cui all’allegato 1. Due di queste prove interlaboratorio annuali devono inoltre esaminare tutti i loci di cui all’allegato 2. Le prove interlaboratorio devono essere state concluse con successo.

4bis Un laboratorio che offre la fenotipizzazione deve verificare nell’arco di cinque anni, tramite prove interlaboratorio, il trattamento di tutte le procedure di analisi in materia di fenotipizzazione indicate nel campo d’applicazione dell’accreditamento. Deve partecipare ad almeno una prova interlaboratorio all’anno che copre almeno una delle caratteristiche della fenotipizzazione.

5 Il laboratorio trasmette immediatamente il risultato della prova interlaboratorio a fedpol.

6 Se la prova interlaboratorio non è stata superata, il laboratorio allestisce un rapporto all’attenzione di fedpol entro un termine congruo. Il rapporto deve contenere un’analisi delle lacune e indicare le misure che saranno adottate per colmarle ed entro quale termine.

Art. 17 cpv. 3

3 L’Ufficio di coordinamento fattura all’autorità committente o al laboratorio che ha agito su incarico di tale autorità, i costi per le fasi di lavoro da esso eseguite conformemente all’articolo 9c dell’ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA. Il laboratorio può in seguito fatturare questi costi all’autorità committente.

Art. 20 lett. c, e ed f

Il laboratorio fornisce spontaneamente a fedpol la documentazione seguente:

  • c. la conferma dell’esecuzione delle prove interlaboratorio di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4bis;

  • e. Abrogata

  • f. ogni anno, il rapporto di gestione o il rapporto annuale; il laboratorio vi indica in particolare il numero dei campioni trattati e gli eventi di cui all’articolo 18 capoverso 4.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

16 giugno 2023

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 1 cpv. 5)

Elenco dei loci da analizzare per il profilo del DNA standard

D3S1358

vWA

D16S539

D2S1338

D8S1179

D21S11

D18S51

D19S433

TH01

FGA

D10S1248

D22S1045

D2S441

D1S1656

D12S391

SE33

Amelogenina

(art. 1 cpv. 5)

Elenco dei loci da analizzare per il profilo del DNA del cromosoma Y

DYS19

DYS385a/b

DYS389 I

DYS389 II

DYS390

DYS391

DYS392

DYS393

DYS437

DYS438

DYS439

DYS448

DYS456

DYS458

DYS635

Y-GATA-H4

DYS481

DYS533

DYS570

DYS576