AS 2023 328
Ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
2 La norma determinante per l’accreditamento giusta il capoverso 1 lettera a è stabilita nell’allegato 1.
Titolo prima dell’art. 20a
Capitolo 4a: Adeguamento degli allegati
Art. 20a
Il DFGP può adeguare gli allegati 1–3 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 2
ISO 15189:2022, Laboratori medici – Requisiti riguardanti la qualità e la competenza2
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |