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AS 2023 328

Ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2 La norma determinante per l’accreditamento giusta il capoverso 1 lettera a è stabilita nell’allegato 1.

Titolo prima dell’art. 20a

Capitolo 4a: Adeguamento degli allegati

Art. 20a

Il DFGP può adeguare gli allegati 1–3 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 2

  1. ISO 15189:2022, Laboratori medici – Requisiti riguardanti la qualità e la competenza2

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr