La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II).
AS 2023 338
Ordinanza
concernente la tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali
(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)
(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 5, 11 capoverso 4, 12b capoverso 3 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sul contrassegno stradale (LUSN),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Acquisto del contrassegno
(art. 6a, 9 e 9a LUSN)
Il contrassegno adesivo può essere acquistato presso:
a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
b. gli uffici di servizio dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) da esso designati;
c. i punti di vendita all’estero designati da organizzazioni con le quali l’UDSC ha concluso un accordo.
Il contrassegno elettronico è acquistato con la registrazione della targa di controllo nel sistema d’informazione dell’UDSC secondo gli articoli 12a–12f LUSN.
Art. 3 Apposizione del contrassegno adesivo
(art. 7 LUSN)
Il contrassegno adesivo integro deve essere incollato direttamente sul veicolo.
Esso deve essere apposto nei seguenti punti:
a. su autoveicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall’esterno;
b. su autoveicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.
Il contrassegno adesivo è considerato annullato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LUSN se:
a. non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 e 2;
b. esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
c. non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.
Art. 4 Rottura del parabrezza
Se il parabrezza sul quale è stato correttamente incollato un contrassegno adesivo valido è danneggiato e deve essere sostituito, il contrassegno adesivo deve essere sostituito con uno nuovo prima dell’utilizzazione di una strada nazionale I o II.
L’UDSC può stipulare un accordo con l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.
Se la compagnia d’assicurazioni non si assume i costi di sostituzione del contrassegno adesivo, l’UDSC sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno adesivo e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza o rimborsa i costi per l’acquisto del nuovo contrassegno adesivo.
Art. 5 Trasferimento del contrassegno elettronico
In caso di cambiamento della targa di controllo, il detentore del veicolo può trasferire, nel sistema d’informazione dell’UDSC, il contrassegno elettronico su un’altra targa di controllo, dopo che l’autorità competente per l’ammissione alla circolazione ha sostituito la targa di controllo originaria.
L’UDSC verifica a campione se la condizione per il trasferimento del contrassegno elettronico sulla nuova targa di controllo è soddisfatta.
Art. 6 Conteggio con i Cantoni
(art. 9a cpv. 1 LUSN)
I Cantoni effettuano periodicamente con l’UDSC, e secondo le sue istruzioni, il conteggio dei contrassegni adesivi venduti.
L’anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.
L’UDSC può eseguire le verifiche necessarie.
Art. 7 Controlli
(art. 11 LUSN)
Per verificare il corretto pagamento della tassa, i collaboratori impiegati dall’UDSC o dai Cantoni possono:
a. fermare i veicoli;
b. controllare se il contrassegno adesivo è stato apposto correttamente;
c. utilizzare impianti di controllo automatizzati.
Gli impianti di controllo automatizzati fissi e mobili possono essere utilizzati solo per controlli a campione. I tempi e i luoghi d’impiego sono verbalizzati.
In caso di contravvenzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 LUSN, i collaboratori impiegati dall’UDSC o dai Cantoni possono chiedere i documenti al conducente per accertarne l’identità.
Art. 8 Requisiti per gli impianti di controllo automatizzati
(art. 11 LUSN)
Gli impianti fissi e mobili devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. devono poter scattare immagini frontali, posteriori e complete dei veicoli di passaggio;
b. devono poter confrontare le targhe di controllo fotografate con le targhe di controllo registrate nel sistema d’informazione dell’UDSC;
c. devono poter distinguere i veicoli che soggiacciono alla tassa da quelli che non vi soggiacciono o che ne sono esentati;
d. devono poter trasmettere ai competenti collaboratori dell’UDSC o dei Cantoni i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali vi è un sospetto di contravvenzione;
e. devono cancellare i seguenti dati come segue:
i dati di veicoli che non soggiacciono alla tassa o che ne sono esentati: immediatamente,
i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali non vi è un sospetto di contravvenzione: immediatamente,
i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali vi è un sospetto di contravvenzione: dopo la trasmissione dei dati ai competenti collaboratori dell’UDSC o dei Cantoni.
Art. 9 Contravvenzioni
(art. 14 LUSN)
In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve pagare immediatamente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali I e II.
Se la persona assoggettata porta nel veicolo un contrassegno adesivo non annullato, deve apporlo immediatamente sul veicolo conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.
Art. 10 Trattamento dei dati
(art. 12a–12f LUSN)
Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’UDSC si fonda sull’allegato 72a dell’ordinanza del 23 agosto 20172 sul trattamento dei dati nell’UDSC.
Art. 11 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UDSC e ai Cantoni.
L’UDSC è l’organo centrale di conteggio e l’autorità di vigilanza.
L’UDSC emana le istruzioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 agosto 20113 sul contrassegno stradale è abrogata.
Art. 13 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(art. 13)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari4
Allegato 2 cifra VI
Fr. | |
VI. Legge del 19 marzo 20105 sul contrassegno stradale (LUSN) | |
| 200 |
| 200 |
2. Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC (OTDD)6
All’ordinanza è aggiunto un allegato 72a secondo la versione qui annessa.
L’allegato 73 è modificato come segue:
N. 2
2. Contenuto
Le collezioni ausiliarie di dati possono contenere esclusivamente i dati che si trovano nei sistemi d’informazione previsti per il compito in questione ai sensi degli allegati 1–72a.
N. 4
4. Conservazione dei dati
I dati contenuti nelle collezioni ausiliarie di dati non possono essere conservati più a lungo di quanto previsto per i rispettivi dati negli allegati 1–72a.
3. Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione7
Art. 16 cpv. 1 lett. abis
1 Oltre alle autorità di cui all’articolo 89d LCStr, anche l’UDSC può trattare i dati necessari per:
abis. i seguenti compiti in relazione con la riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 20108 sul contrassegno stradale:
la verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali,
il perseguimento e il giudizio delle infrazioni, e
la verifica del trasferimento del contrassegno elettronico su un’altra targa di controllo (art. 5 dell’ordinanza del 16 giugno 20239 sul contrassegno stradale);
Annesso alla modifica dell’OTDD
(allegato, n. 2)
Allegato 72a
Sistema d’informazione per il contrassegno elettronico
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve per gli scopi previsti all’articolo 12a della legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN).
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
2.1 genere di veicolo;
2.2 dati relativi alla targa di controllo: tipo, numero, sigla della nazionalità;
2.3 informazioni di pagamento;
2.4 momento della registrazione della targa di controllo nel sistema d’informazione e numero del giustificativo;
2.5 stato dell’accessibilità pubblica;
2.6 in caso di trasferimento del contrassegno elettronico su un’altra targa di controllo: motivo del trasferimento e prova che la targa di controllo originaria è stata sostituita con un’altra da un’autorità competente per l’ammissione alla circolazione;
2.7 in caso di contravvenzioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 LUSN: immagine scattata nonché luogo e ora;
2.8 indirizzo e-mail delle seguenti persone:
– persona che ha registrato la targa di controllo nel sistema d’informazione, se ha fornito l’indirizzo e-mail a titolo facoltativo,
– detentore del veicolo in caso di cambiamento della targa di controllo;
2.9 indirizzo di fatturazione.
3. Autorizzazioni
3.1 I collaboratori dell’UDSC competenti per la riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, per la verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali o per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla LUSN possono trattare i dati di cui al numero 2.
3.2 I collaboratori dei corpi di polizia cantonali incaricati della verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali o del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alla LUSN possono consultare i dati di cui ai numeri 2.1–2.4.
4. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione
4.1 La consultazione e la ripresa di dati dal sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) sono ammesse per:
– la verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
– il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla LUSN; e
– la verifica del trasferimento del contrassegno elettronico su un’altra targa di controllo (art. 5 dell’ordinanza del 16 giugno 202311 sul contrassegno stradale).
4.2 Lo scambio di dati con i sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammesso per l’incasso della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
5. Comunicazione dei dati
I dati indicanti che la tassa è stata pagata per una targa di controllo possono essere comunicati nella procedura di richiamo se la persona che ha registrato la targa di controllo ha acconsentito, al momento della registrazione, alla verifica da parte di terzi dell’avvenuto pagamento della tassa.
6. Durata di conservazione
I dati sono cancellati al più tardi un anno dopo la scadenza della validità del contrassegno elettronico.