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AS 2023 339

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari / Pittore di scenari con attestato federale di capacità

Preambolo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

ordina:

I

L’ordinanza della SEFRI del 20 settembre 20111 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari / Pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033
sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

Titolo prima dell’art. 5

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 6 cpv. 3

3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 37 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 8 cpv. 1

1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Titolo prima dell’art. 10

Sezione 6: Requisiti professionali per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  • a. attestato federale di capacità della professione corrispondente e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • b. attestato federale di capacità di pittore di scenari qualificato e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del pittore di scenari AFC e almeno 5 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Titolo prima dell’art. 12

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 12a Rapporto di formazione

1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 13 Rubrica

Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 10:Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei pittori di scenari AFC

Art. 21

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei pittori di scenari AFC è composta da:

  • a. 3–5 rappresentanti della Federazione svizzera dei pittori di scenari;

  • b. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;

  • c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  • a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

  • b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  • a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  • b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  • c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  • d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 giugno 2023

Per le persone che hanno iniziato la formazione di pittore di scenari AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2023 si applicano le disposizioni relative ai corsi interaziendali secondo il diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

7 giugno 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato