AS 2023 35
AS 2023 35 (LACust)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 31 marzo 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 18 maggio 20222,
decreta:
I
La legge federale del 4 ottobre 20023 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:
Art. 9b cpv. 2
2 Il termine di cui all’articolo 9a è prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Art. 10 cpv. 7
7 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2024.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2023.
3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; può disporne l’entrata in vigore retroattiva.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022 Il presidente: Thomas Hefti |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.4
2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2023.
29 gennaio 2023 | Cancelleria federale |