AS 2023 350
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 20171 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è modificata come segue:
Art. 2 Opzioni
(art. 3 cpv. 2 LSRPP)
Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 7 ottobre 20222 consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |