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AS 2023 356

AS 2023 356 (OS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1

(art. 1b cpv. 2)

Categorizzazione delle imprese di assicurazione

Categoria

Totale di bilancio in mia. di fr.

1

> 250

2

> 50

3

> 1

4

> 0,1

5

> 0,1

(art. 36)

Expected shortfall

Per un livello di probabilità u ∈ (0,1) il quantile u qu (X) di una variabile aleatoria X (perdite di segno negativo) inferiore al grado di probabilità P è definito come

L’expected shortfall ESα [X] di una variabile aleatoria X con un livello di probabilità che si verifichi l’evento α ∈ (0,1) (generalmente esiguo) è definita come

Se la distribuzione di X è continua, l’expected shortfall ESα [X] è data dal valore atteso condizionato

(art. 129f)

Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: dimensioni, lingua e presentazione grafica

1. Prescrizioni formali

  • 1.1 Nella versione stampata il foglio informativo di base non può superare la lunghezza massima complessiva di tre pagine di formato A4.

  • 1.2 La dimensione dei caratteri deve essere tale da consentire una buona leggibilità.

  • 1.3 I colori eventualmente utilizzati nel foglio informativo di base non devono pregiudicare la comprensibilità delle informazioni se il foglio viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

  • 1.4 L’eventuale utilizzo del nome commerciale o del logo del produttore o del gruppo a cui appartiene non deve distrarre dalle informazioni contenute nel foglio informativo di base né occultarne il testo.

  • 1.5 Il produttorei deve rispettare l’ordine e i titoli delle sezioni prescritti nel presente modello (n. 2).

  • 1.6 Per l’ordine di successione delle indicazioni all’interno delle singole sezioni, la lunghezza delle sezioni e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni.

  • 1.7 Le indicazioni sui prodotti possono essere fornite anche sotto forma di tabella.

2. Modello

Foglio informativo di base

Scopo

«Il presente foglio informativo di base mette a Sua1 disposizione informazioni essenziali sulla presente assicurazione sulla vita qualificata (qui di seguito: il «prodotto»). Non si tratta di materiale pubblicitario. Le presenti informazioni sono prescritte dalla legge allo scopo di aiutarla a capire il genere, i rischi, i costi nonché gli utili e le perdite possibili legati a questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.»

[1In alternativa alla forma pronominale, in tutto il foglio informativo di base è possibile utilizzare l’espressione «stipulante» o «assicurato».]

Prodotto

Prodotto: [nome dell’assicurazione sulla vita qualificata]

Produttore: [nome, indirizzo, sito Internet e numero di telefono dell’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata]

Autorità di vigilanza: [indicare se l’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata è sottoposta a una vigilanza prudenziale ed eventualmente il nome dell’autorità di vigilanza]

Approvazione o autorizzazione del prodotto

[Indicare se per l’assicurazione sulla vita qualificata vige un eventuale obbligo legale di approvazione o autorizzazione]

Avvertenza: «È in procinto di acquistare un prodotto complesso, che potrebbe essere difficile da capire.»

Che genere di prodotto è?

[Fornire le indicazioni secondo il numero 3]

Quali sono i rischi e che cosa è possibile ottenere in cambio?

[Fornire le indicazioni secondo il numero 4]

Cosa accade se [nome dell’impresa di assicurazione] non è in grado di effettuare il pagamento?

[Indicare se lo stipulante può subire una perdita finanziaria a causa del fallimento dell’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata e, in caso affermativo, se è prevista una protezione degli investitori o una garanzia e se sussistono condizioni o limitazioni per tale protezione o garanzia.)

Quali sono i costi?

[Fornire le indicazioni secondo il numero 5]

È possibile sciogliere anticipatamente il contratto di assicurazione e ritirare il capitale anticipatamente?

[Fornire le indicazioni secondo il numero 6]

Come fare per presentare reclamo?

[Indicare le modalità con cui lo stipulante può presentare reclami relativi all’assicurazione sulla vita qualificata, alla condotta del produttore o della persona che fornisce consulenza o svolge attività di intermediazione sull’assicurazione sulla vita qualificata o la vende, nonché il luogo dove può inviare i reclami, inserendo (i) un link verso il sito web pertinente come pure (ii) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati]

Altre indicazioni pertinenti

[Facoltative, in particolare:

  • un rimando a documenti supplementari che contengono informazioni,

  • – –

    informazioni sull’imposizione dell’assicurazione sulla vita qualificata]

3. Indicazioni sul genere di prodotto

3.0 In generale
  • La sezione «Che genere di prodotto è?» contiene indicazioni su:

    • a. genere e caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.1);

    • b. prestazioni assicurate con l’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.2);

    • c. processo di risparmio dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.3);

    • d. facoltativo: destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato (n. 3.4).

3.1 Genere e caratteristiche
  • Il foglio informativo di base contiene una descrizione:

    • a. del genere dell’assicurazione sulla vita qualificata;

    • b. delle caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata.

3.2 Prestazioni assicurate
  • Il foglio informativo di base contiene:

    • a. informazioni rilevanti per lo stipulante in merito ai rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario;

    • b. l’indicazione che per i rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario, si rimanda ai documenti contrattuali.

3.3 Processo di risparmio
  • 3.3.1 Il foglio informativo di base contiene le seguenti informazioni:

    • a. descrizione del genere e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti al processo di risparmio;

    • b. informazione relativa al processo di risparmio o rimando ai documenti concernenti la configurazione del processo di risparmio;

    • c. dichiarazioni concernenti le garanzie o le cauzioni nel processo di risparmio e informazioni sui garanti e i fornitori di protezione del capitale.

  • 3.3.2 Se per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi2 è disponibile un foglio informativo di base, è possibile farvi riferimento.

3.4 Facoltativo: destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato
  • Il foglio informativo di base può contenere una descrizione degli stipulanti cui si intende offrire l’assicurazione sulla vita qualificata, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di risparmio e la capacità di sostenere le perdite nel processo di risparmio nonché la durata contrattuale dell’assicurazione sulla vita qualificata.

4. Indicazioni sul profilo di rischio del processo di risparmio

  • La sezione «Quali sono i rischi e che cosa è possibile ottenere in cambio?» contiene:

    • a. una descrizione generica del profilo di rischio (n. 4.1) o un indicatore di rischio (n. 4.2);

    • b. l’indicazione della perdita massima e un rimando a scenari di performance (n. 4.3).

4.1 Descrizione generica del profilo di rischio
  • 4.1.1 Se il profilo di rischio è descritto in modo generico, bisogna tenere conto di rischi tipici del prodotto come:

    • a. il rischio connesso all’emittente;

    • b. il rischio di mercato;

    • c. il rischio di liquidità;

    • d. il rischio di cambio;

    • e. il rischio di disdetta e di reinvestimento.

  • 4.1.2 Se per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi è disponibile un foglio informativo di base, è possibile farvi riferimento.

4.2 Indicatore di rischio
  • Se si utilizza un indicatore di rischio:

    • a. il suo calcolo e la sua presentazione devono essere effettuati sulla base delle pertinenti disposizioni di un ordinamento giuridico contenente norme relative a documenti che sono equivalenti al foglio informativo di base secondo l’articolo 129l;

    • b. occorre indicare l’ordinamento giuridico in virtù del quale è calcolato e presentato l’indicatore di rischio.

4.3 Indicazione della perdita massima e rimando a scenari
  • 4.3.1 Agli stipulanti occorre spiegare in modo facilmente comprensibile qual è la perdita massima che possono subire se investono nell’assicurazione sulla vita qualificata ed, eventualmente, qual è il rendimento massimo che possono ottenere.

  • 4.3.2 Occorre avvertire gli stipulanti di quanto segue: «L’evoluzione del valore di questa assicurazione sulla vita qualificata dipende dall’evoluzione del valore degli investimenti scelti o sottostanti. La somma che riceverà effettivamente dipende dall’evoluzione del mercato e dalla durata della detenzione del prodotto. Per le simulazioni delle performance si rimanda alle informazioni specifiche per l’assicurazione sulla vita qualificata.»

5. Indicazioni sui costi del prodotto

  • La sezione «Quali sono i costi?» contiene indicazioni su:

    • a. costi complessivi (n. 5.1);

    • b. composizione dei costi complessivi (n. 5.2).

5.1 Costi complessivi
  • 5.1.1 I costi complessivi dell’assicurazione sulla vita qualificata comprendono tutti i costi, gli emolumenti (incluse le spese del fondo), i tributi e le deduzioni dal punto di vista dello stipulante. Devono essere indicati nella seguente forma:

    • a. un rendimento lordo; se non può essere definito esattamente in anticipo o può essere definito esattamente soltanto con un dispendio sproporzionato, occorre presupporre un valore per approssimazione o valori di massima;

    • b. la riduzione del rendimento in percentuale per tutti i costi, eccetto i costi di rischio;

    • c. i costi di rischio in termini nominali.

  • 5.1.2 Per consentire il confronto con altre assicurazioni sulla vita qualificate, occorre ipotizzare:

    • a. per le assicurazioni sulla vita qualificate finanziate periodicamente, una durata di 15 anni e una durata di 30 anni per una donna che alla scadenza raggiunge l’età di pensionamento legale senza ulteriori caratteristiche che aumentano il rischio;

    • b. per le assicurazioni sulla vita qualificate finanziate con un versamento unico, una durata di 10 anni e una durata di 20 anni per una donna che alla scadenza raggiunge l’età di pensionamento legale senza ulteriori caratteristiche che aumentano il rischio;

    • c. per le assicurazioni di rendita vitalizia e di rendita a termine sotto forma di assicurazioni sulla vita qualificate, una donna che come età d’ingresso in assicurazione ha l’età di pensionamento legale e una durata di 20 anni;

    • d. per le assicurazioni di rendita vitalizia e di rendita a termine differita sotto forma di assicurazioni sulla vita qualificate, una donna che come età d’ingresso in assicurazione ha l’età di pensionamento legale meno cinque anni come periodo di differimento e per le rendite a termine differite una durata di 20 anni;

    • e. per un’assicurazione sulla vita qualificata finanziata periodicamente, un premio assicurativo annuo di 3000 franchi; per un’assicurazione sulla vita qualificata non finanziata periodicamente, un versamento unico di 60 000 franchi; se l’assicurazione sulla vita qualificata non è denominata in franchi svizzeri, occorre utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000.

  • 5.1.3 I costi complessivi possono essere presentati, come nell’esempio seguente, sotto forma di tabella:

assicurativo fr. 3000 l’anno [o «versamento unico di fr Premio. 60 000»]

Scenari

Scioglimento del contratto dopo

[1] anno

Scioglimento del contratto nella seconda metà della durata contrattuale

Scioglimento del contratto alla scadenza della durata contrattuale prevista

Riduzione del rendimento (RIY) per anno

[■] %

[■] %

[■] %

Costi di rischio

fr. [■]

fr. [■]

fr. [■]

  • 5.1.4 La «riduzione del rendimento lordo» (Reduction in Yield, RIY) mostra l’effetto dei costi pagati sul rendimento nel processo di risparmio. I premi per il rischio assicurato non sono compresi nella RIY e figurano separatamente come somma in denaro sotto il titolo «Costi di rischio».

  • 5.1.5 Gli importi esposti corrispondono ai costi aggregati in caso di tre diverse durate di detenzione. Gli importi indicati si basano sull’ipotesi che Lei investa ogni anno 3000 franchi o «60 000 franchi» in un versamento unico. Gli importi sono stimati e possono cambiare in futuro.

5.2 Composizione dei costi complessivi
  • 5.2.1 I costi complessivi si compongono dei costi unici e dei costi ricorrenti.

  • 5.2.2 I costi unici senza costi di rischio sono presentati come riduzione del rendimento. Vi rientrano segnatamente i costi di ingresso e di uscita, le spese d’acquisizione una tantum, incluse le spese di distribuzione e gli altri costi unici.

  • 5.2.3 I costi ricorrenti senza costi di rischio sono presentati come riduzione del rendimento. Vi rientrano segnatamente le spese del fondo, i costi di transazione sul portafoglio, le commissioni di performance nonché le spese amministrative addebitate nel corso della durata, le spese d’acquisizione ricorrenti (incluse le spese di distribuzione) e gli altri costi ricorrenti.

  • 5.2.4 I costi di rischio sono esposti separatamente in termini nominali.

  • 5.2.5 Occorre indicare chiaramente che si tratta sempre di costi aggregati. Se si tratta di costi variabili, ciò deve risultare dalle indicazioni fornite.

  • 5.2.6 Per consentire il confronto con altre assicurazioni sulla vita qualificate, occorre basarsi sulle ipotesi di cui al numero 5.1.2 lettere a–e.

  • 5.2.7 La composizione dei costi può essere presentata sotto forma di tabella. In tal caso la tabella deve essere strutturata come segue:

La seguente tabella mostra l’effetto dei diversi tipi di costi sul prodotto assicurativo

Costi unici senza costi di rischio

Costi di ingresso

[■] %

Da indicare per singolo prodotto

Costi di uscita

[■] %

Da indicare per singolo prodotto

Costi ricorrenti senza costi di rischio

Costi di transazione sul portafoglio

[■] %

Da indicare per singolo prodotto

Altri costi ricorrenti

[■] %

Da indicare per singolo prodotto

Da ciò risulta la riduzione annua del rendimento

[■] %

Totale

A cui si aggiungono i costi di rischio pari a

fr. [■]

Da indicare per singolo prodotto

6. Indicazioni sullo scioglimento anticipato del contratto

  • a. La sezione «È possibile sciogliere anticipatamente il contratto di assicurazione e ritirare il capitale anticipatamente?» contiene indicazioni in merito alle conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

  • b. Occorre avvertire gli stipulanti di quanto segue: «Può revocare il Suo contratto di assicurazione entro 14 giorni. Ulteriori informazioni in merito al diritto di revoca e allo scioglimento anticipato sono contenute nei documenti contrattuali. In caso di scioglimento anticipato prima della scadenza del contratto possono insorgere costi a Suo carico.»

(art. 129l)

Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: documenti esteri equivalenti

L’allegato attualmente non contiene voci.

(art. 184)

Indicazioni e documenti per la domanda di registrazione

1. Imprese individuali e società di persone

  • 1.1 Estratto del registro di commercio e, se disponibile, numero IDI

  • 1.2 Descrizione delle attività commerciali e del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi ed eventualmente la struttura del gruppo

  • 1.3 Direttive interne, segnatamente sul governo d’impresa, che consentono di garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 188

  • 1.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c

  • 1.5 Carta d’identità, numero AVS e curriculum vitae per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 1.6 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 1.7 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 1.8 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:

    • a. l’impresa individuale o la società di persone;

    • b. le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;

    • c. le imprese, in cui le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione hanno occupato o occupano una posizione che permetteva o permette loro di influenzare l’attività dell’impresa;

    • d. persone fisiche o giuridiche che detengono partecipazioni nella società di persone superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto

  • 1.9 Indicazioni sulle partecipazioni dell’impresa individuale o della società di persone in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto

  • 1.10 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 1.11 Conferma che tutti i dipendenti che esercitano l’attività di intermediari assicurativi e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione adempiono i requisiti in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 43 LSA

  • 1.12 Prova della copertura assicurativa relativa alla responsabilità professionale o prova che esistono garanzie finanziarie equivalenti

  • 1.13 Indicazioni sui legami contrattuali con le imprese di assicurazione che delegano determinate attività all’impresa individuale o alla società di persone che presenta la domanda di registrazione, con menzione degli oggetti contrattuali e della ragione sociale di tali imprese

2. Persone giuridiche

  • 2.1 Estratto del registro di commercio e numero IDI

  • 2.2 Descrizione delle attività commerciali e del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi ed eventualmente la struttura del gruppo

  • 2.3 Direttive interne, segnatamente sul governo d’impresa, che consentono di garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 188

  • 2.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c

  • 2.5 Carta d’identità, numero AVS e curriculum vitae per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 2.6 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 2.7 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 2.8 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:

    • a. la persona giuridica;

    • b. le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;

    • c. le imprese, in cui le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione hanno occupato o occupano una posizione che permetteva o permette loro di influenzare l’attività dell’impresa;

    • d. persone fisiche o giuridiche che detengono partecipazioni nella società di persone superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto

  • 2.9 Indicazioni sulle partecipazioni detenute in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto

  • 2.10 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

  • 2.11 Conferma che tutti i dipendenti che esercitano l’attività di intermediari assicurativi e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione adempiono i requisiti in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 43 LSA

  • 2.12 Prova della copertura assicurativa relativa alla responsabilità professionale o prova che esistono garanzie finanziarie equivalenti

  • 2.13 Indicazioni sui legami contrattuali con le imprese di assicurazione che delegano determinate attività alla persona giuridica che presenta la domanda di registrazione, con menzione degli oggetti contrattuali e della ragione sociale di tali imprese

3. Persone fisiche esercitanti un’attività lucrativa dipendente

  • 3.1 Carta d’identità e numero AVS

  • 3.2 Curriculum vitae

  • 3.3 Descrizione del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi

  • 3.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c

  • 3.5 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi

  • 3.6 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi

  • 3.7 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:

    • a. la persona fisica;

    • b. imprese, in cui la persona fisica ha occupato o occupa una posizione che le permetteva o permette di influenzare l’attività dell’impresa

  • 3.8 Indicazioni sulle partecipazioni detenute in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto

  • 3.9 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro

  • 3.10 Prova della formazione richiesta e dichiarazione della disponibilità a svolgere la formazione continua richiesta

  • 3.11 Indicazioni e conferma del datore di lavoro con cui sussiste un rapporto di lavoro