AS 2023 356
AS 2023 356 (OS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 novembre 20051 sulla sorveglianza è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1
(art. 1b cpv. 2)
Categorizzazione delle imprese di assicurazione
Categoria | Totale di bilancio in mia. di fr. |
|---|---|
1 | > 250 |
2 | > 50 |
3 | > 1 |
4 | > 0,1 |
5 | > 0,1 |
(art. 36)
Expected shortfall
Per un livello di probabilità u ∈ (0,1) il quantile u qu (X) di una variabile aleatoria X (perdite di segno negativo) inferiore al grado di probabilità P è definito come
L’expected shortfall ESα [X] di una variabile aleatoria X con un livello di probabilità che si verifichi l’evento α ∈ (0,1) (generalmente esiguo) è definita come
Se la distribuzione di X è continua, l’expected shortfall ESα [X] è data dal valore atteso condizionato
(art. 129f)
Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: dimensioni, lingua e presentazione grafica
1. Prescrizioni formali
1.1 Nella versione stampata il foglio informativo di base non può superare la lunghezza massima complessiva di tre pagine di formato A4.
1.2 La dimensione dei caratteri deve essere tale da consentire una buona leggibilità.
1.3 I colori eventualmente utilizzati nel foglio informativo di base non devono pregiudicare la comprensibilità delle informazioni se il foglio viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.
1.4 L’eventuale utilizzo del nome commerciale o del logo del produttore o del gruppo a cui appartiene non deve distrarre dalle informazioni contenute nel foglio informativo di base né occultarne il testo.
1.5 Il produttorei deve rispettare l’ordine e i titoli delle sezioni prescritti nel presente modello (n. 2).
1.6 Per l’ordine di successione delle indicazioni all’interno delle singole sezioni, la lunghezza delle sezioni e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni.
1.7 Le indicazioni sui prodotti possono essere fornite anche sotto forma di tabella.
2. Modello
Foglio informativo di base |
|---|
Scopo «Il presente foglio informativo di base mette a Sua1 disposizione informazioni essenziali sulla presente assicurazione sulla vita qualificata (qui di seguito: il «prodotto»). Non si tratta di materiale pubblicitario. Le presenti informazioni sono prescritte dalla legge allo scopo di aiutarla a capire il genere, i rischi, i costi nonché gli utili e le perdite possibili legati a questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.» [1In alternativa alla forma pronominale, in tutto il foglio informativo di base è possibile utilizzare l’espressione «stipulante» o «assicurato».] |
Prodotto Prodotto: [nome dell’assicurazione sulla vita qualificata] Produttore: [nome, indirizzo, sito Internet e numero di telefono dell’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata] Autorità di vigilanza: [indicare se l’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata è sottoposta a una vigilanza prudenziale ed eventualmente il nome dell’autorità di vigilanza] |
Approvazione o autorizzazione del prodotto [Indicare se per l’assicurazione sulla vita qualificata vige un eventuale obbligo legale di approvazione o autorizzazione] |
Avvertenza: «È in procinto di acquistare un prodotto complesso, che potrebbe essere difficile da capire.» |
Che genere di prodotto è? [Fornire le indicazioni secondo il numero 3] |
Quali sono i rischi e che cosa è possibile ottenere in cambio? [Fornire le indicazioni secondo il numero 4] |
Cosa accade se [nome dell’impresa di assicurazione] non è in grado di effettuare il pagamento? [Indicare se lo stipulante può subire una perdita finanziaria a causa del fallimento dell’impresa di assicurazione che ha prodotto l’assicurazione sulla vita qualificata e, in caso affermativo, se è prevista una protezione degli investitori o una garanzia e se sussistono condizioni o limitazioni per tale protezione o garanzia.) |
Quali sono i costi? [Fornire le indicazioni secondo il numero 5] |
È possibile sciogliere anticipatamente il contratto di assicurazione e ritirare il capitale anticipatamente? [Fornire le indicazioni secondo il numero 6] |
Come fare per presentare reclamo? [Indicare le modalità con cui lo stipulante può presentare reclami relativi all’assicurazione sulla vita qualificata, alla condotta del produttore o della persona che fornisce consulenza o svolge attività di intermediazione sull’assicurazione sulla vita qualificata o la vende, nonché il luogo dove può inviare i reclami, inserendo (i) un link verso il sito web pertinente come pure (ii) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati] |
Altre indicazioni pertinenti [Facoltative, in particolare:
|
3. Indicazioni sul genere di prodotto
3.0 In generale
La sezione «Che genere di prodotto è?» contiene indicazioni su:
a. genere e caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.1);
b. prestazioni assicurate con l’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.2);
c. processo di risparmio dell’assicurazione sulla vita qualificata (n. 3.3);
d. facoltativo: destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato (n. 3.4).
3.1 Genere e caratteristiche
Il foglio informativo di base contiene una descrizione:
a. del genere dell’assicurazione sulla vita qualificata;
b. delle caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata.
3.2 Prestazioni assicurate
Il foglio informativo di base contiene:
a. informazioni rilevanti per lo stipulante in merito ai rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario;
b. l’indicazione che per i rischi assicurabili, per i quali né la prestazione né il premio dipende dall’andamento dello strumento finanziario, si rimanda ai documenti contrattuali.
3.3 Processo di risparmio
3.3.1 Il foglio informativo di base contiene le seguenti informazioni:
a. descrizione del genere e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti al processo di risparmio;
b. informazione relativa al processo di risparmio o rimando ai documenti concernenti la configurazione del processo di risparmio;
c. dichiarazioni concernenti le garanzie o le cauzioni nel processo di risparmio e informazioni sui garanti e i fornitori di protezione del capitale.
3.3.2 Se per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi2 è disponibile un foglio informativo di base, è possibile farvi riferimento.
3.4 Facoltativo: destinatari e mercato a cui il prodotto è destinato
Il foglio informativo di base può contenere una descrizione degli stipulanti cui si intende offrire l’assicurazione sulla vita qualificata, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di risparmio e la capacità di sostenere le perdite nel processo di risparmio nonché la durata contrattuale dell’assicurazione sulla vita qualificata.
4. Indicazioni sul profilo di rischio del processo di risparmio
La sezione «Quali sono i rischi e che cosa è possibile ottenere in cambio?» contiene:
a. una descrizione generica del profilo di rischio (n. 4.1) o un indicatore di rischio (n. 4.2);
b. l’indicazione della perdita massima e un rimando a scenari di performance (n. 4.3).
4.1 Descrizione generica del profilo di rischio
4.1.1 Se il profilo di rischio è descritto in modo generico, bisogna tenere conto di rischi tipici del prodotto come:
a. il rischio connesso all’emittente;
b. il rischio di mercato;
c. il rischio di liquidità;
d. il rischio di cambio;
e. il rischio di disdetta e di reinvestimento.
4.1.2 Se per uno strumento finanziario di cui all’articolo 3 lettera a LSerFi è disponibile un foglio informativo di base, è possibile farvi riferimento.
4.2 Indicatore di rischio
Se si utilizza un indicatore di rischio:
a. il suo calcolo e la sua presentazione devono essere effettuati sulla base delle pertinenti disposizioni di un ordinamento giuridico contenente norme relative a documenti che sono equivalenti al foglio informativo di base secondo l’articolo 129l;
b. occorre indicare l’ordinamento giuridico in virtù del quale è calcolato e presentato l’indicatore di rischio.
4.3 Indicazione della perdita massima e rimando a scenari
4.3.1 Agli stipulanti occorre spiegare in modo facilmente comprensibile qual è la perdita massima che possono subire se investono nell’assicurazione sulla vita qualificata ed, eventualmente, qual è il rendimento massimo che possono ottenere.
4.3.2 Occorre avvertire gli stipulanti di quanto segue: «L’evoluzione del valore di questa assicurazione sulla vita qualificata dipende dall’evoluzione del valore degli investimenti scelti o sottostanti. La somma che riceverà effettivamente dipende dall’evoluzione del mercato e dalla durata della detenzione del prodotto. Per le simulazioni delle performance si rimanda alle informazioni specifiche per l’assicurazione sulla vita qualificata.»
5. Indicazioni sui costi del prodotto
La sezione «Quali sono i costi?» contiene indicazioni su:
a. costi complessivi (n. 5.1);
b. composizione dei costi complessivi (n. 5.2).
5.1 Costi complessivi
5.1.1 I costi complessivi dell’assicurazione sulla vita qualificata comprendono tutti i costi, gli emolumenti (incluse le spese del fondo), i tributi e le deduzioni dal punto di vista dello stipulante. Devono essere indicati nella seguente forma:
a. un rendimento lordo; se non può essere definito esattamente in anticipo o può essere definito esattamente soltanto con un dispendio sproporzionato, occorre presupporre un valore per approssimazione o valori di massima;
b. la riduzione del rendimento in percentuale per tutti i costi, eccetto i costi di rischio;
c. i costi di rischio in termini nominali.
5.1.2 Per consentire il confronto con altre assicurazioni sulla vita qualificate, occorre ipotizzare:
a. per le assicurazioni sulla vita qualificate finanziate periodicamente, una durata di 15 anni e una durata di 30 anni per una donna che alla scadenza raggiunge l’età di pensionamento legale senza ulteriori caratteristiche che aumentano il rischio;
b. per le assicurazioni sulla vita qualificate finanziate con un versamento unico, una durata di 10 anni e una durata di 20 anni per una donna che alla scadenza raggiunge l’età di pensionamento legale senza ulteriori caratteristiche che aumentano il rischio;
c. per le assicurazioni di rendita vitalizia e di rendita a termine sotto forma di assicurazioni sulla vita qualificate, una donna che come età d’ingresso in assicurazione ha l’età di pensionamento legale e una durata di 20 anni;
d. per le assicurazioni di rendita vitalizia e di rendita a termine differita sotto forma di assicurazioni sulla vita qualificate, una donna che come età d’ingresso in assicurazione ha l’età di pensionamento legale meno cinque anni come periodo di differimento e per le rendite a termine differite una durata di 20 anni;
e. per un’assicurazione sulla vita qualificata finanziata periodicamente, un premio assicurativo annuo di 3000 franchi; per un’assicurazione sulla vita qualificata non finanziata periodicamente, un versamento unico di 60 000 franchi; se l’assicurazione sulla vita qualificata non è denominata in franchi svizzeri, occorre utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000.
5.1.3 I costi complessivi possono essere presentati, come nell’esempio seguente, sotto forma di tabella:
assicurativo fr. 3000 l’anno [o «versamento unico di fr Premio. 60 000»] | |||
|---|---|---|---|
Scenari | Scioglimento del contratto dopo [1] anno | Scioglimento del contratto nella seconda metà della durata contrattuale | Scioglimento del contratto alla scadenza della durata contrattuale prevista |
Riduzione del rendimento (RIY) per anno | [■] % | [■] % | [■] % |
Costi di rischio | fr. [■] | fr. [■] | fr. [■] |
5.1.4 La «riduzione del rendimento lordo» (Reduction in Yield, RIY) mostra l’effetto dei costi pagati sul rendimento nel processo di risparmio. I premi per il rischio assicurato non sono compresi nella RIY e figurano separatamente come somma in denaro sotto il titolo «Costi di rischio».
5.1.5 Gli importi esposti corrispondono ai costi aggregati in caso di tre diverse durate di detenzione. Gli importi indicati si basano sull’ipotesi che Lei investa ogni anno 3000 franchi o «60 000 franchi» in un versamento unico. Gli importi sono stimati e possono cambiare in futuro.
5.2 Composizione dei costi complessivi
5.2.1 I costi complessivi si compongono dei costi unici e dei costi ricorrenti.
5.2.2 I costi unici senza costi di rischio sono presentati come riduzione del rendimento. Vi rientrano segnatamente i costi di ingresso e di uscita, le spese d’acquisizione una tantum, incluse le spese di distribuzione e gli altri costi unici.
5.2.3 I costi ricorrenti senza costi di rischio sono presentati come riduzione del rendimento. Vi rientrano segnatamente le spese del fondo, i costi di transazione sul portafoglio, le commissioni di performance nonché le spese amministrative addebitate nel corso della durata, le spese d’acquisizione ricorrenti (incluse le spese di distribuzione) e gli altri costi ricorrenti.
5.2.4 I costi di rischio sono esposti separatamente in termini nominali.
5.2.5 Occorre indicare chiaramente che si tratta sempre di costi aggregati. Se si tratta di costi variabili, ciò deve risultare dalle indicazioni fornite.
5.2.6 Per consentire il confronto con altre assicurazioni sulla vita qualificate, occorre basarsi sulle ipotesi di cui al numero 5.1.2 lettere a–e.
5.2.7 La composizione dei costi può essere presentata sotto forma di tabella. In tal caso la tabella deve essere strutturata come segue:
La seguente tabella mostra l’effetto dei diversi tipi di costi sul prodotto assicurativo | |||
|---|---|---|---|
Costi unici senza costi di rischio | Costi di ingresso | [■] % | Da indicare per singolo prodotto |
Costi di uscita | [■] % | Da indicare per singolo prodotto | |
Costi ricorrenti senza costi di rischio | Costi di transazione sul portafoglio | [■] % | Da indicare per singolo prodotto |
Altri costi ricorrenti | [■] % | Da indicare per singolo prodotto | |
Da ciò risulta la riduzione annua del rendimento | [■] % | Totale | |
A cui si aggiungono i costi di rischio pari a | fr. [■] | Da indicare per singolo prodotto |
6. Indicazioni sullo scioglimento anticipato del contratto
a. La sezione «È possibile sciogliere anticipatamente il contratto di assicurazione e ritirare il capitale anticipatamente?» contiene indicazioni in merito alle conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
b. Occorre avvertire gli stipulanti di quanto segue: «Può revocare il Suo contratto di assicurazione entro 14 giorni. Ulteriori informazioni in merito al diritto di revoca e allo scioglimento anticipato sono contenute nei documenti contrattuali. In caso di scioglimento anticipato prima della scadenza del contratto possono insorgere costi a Suo carico.»
(art. 129l)
Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata: documenti esteri equivalenti
L’allegato attualmente non contiene voci.
(art. 184)
Indicazioni e documenti per la domanda di registrazione
1. Imprese individuali e società di persone
1.1 Estratto del registro di commercio e, se disponibile, numero IDI
1.2 Descrizione delle attività commerciali e del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi ed eventualmente la struttura del gruppo
1.3 Direttive interne, segnatamente sul governo d’impresa, che consentono di garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 188
1.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c
1.5 Carta d’identità, numero AVS e curriculum vitae per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
1.6 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
1.7 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
1.8 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:
a. l’impresa individuale o la società di persone;
b. le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
c. le imprese, in cui le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione hanno occupato o occupano una posizione che permetteva o permette loro di influenzare l’attività dell’impresa;
d. persone fisiche o giuridiche che detengono partecipazioni nella società di persone superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto
1.9 Indicazioni sulle partecipazioni dell’impresa individuale o della società di persone in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto
1.10 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
1.11 Conferma che tutti i dipendenti che esercitano l’attività di intermediari assicurativi e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione adempiono i requisiti in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 43 LSA
1.12 Prova della copertura assicurativa relativa alla responsabilità professionale o prova che esistono garanzie finanziarie equivalenti
1.13 Indicazioni sui legami contrattuali con le imprese di assicurazione che delegano determinate attività all’impresa individuale o alla società di persone che presenta la domanda di registrazione, con menzione degli oggetti contrattuali e della ragione sociale di tali imprese
2. Persone giuridiche
2.1 Estratto del registro di commercio e numero IDI
2.2 Descrizione delle attività commerciali e del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi ed eventualmente la struttura del gruppo
2.3 Direttive interne, segnatamente sul governo d’impresa, che consentono di garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 188
2.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c
2.5 Carta d’identità, numero AVS e curriculum vitae per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
2.6 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
2.7 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi per le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
2.8 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:
a. la persona giuridica;
b. le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
c. le imprese, in cui le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione hanno occupato o occupano una posizione che permetteva o permette loro di influenzare l’attività dell’impresa;
d. persone fisiche o giuridiche che detengono partecipazioni nella società di persone superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto
2.9 Indicazioni sulle partecipazioni detenute in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto
2.10 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
2.11 Conferma che tutti i dipendenti che esercitano l’attività di intermediari assicurativi e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione adempiono i requisiti in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 43 LSA
2.12 Prova della copertura assicurativa relativa alla responsabilità professionale o prova che esistono garanzie finanziarie equivalenti
2.13 Indicazioni sui legami contrattuali con le imprese di assicurazione che delegano determinate attività alla persona giuridica che presenta la domanda di registrazione, con menzione degli oggetti contrattuali e della ragione sociale di tali imprese
3. Persone fisiche esercitanti un’attività lucrativa dipendente
3.1 Carta d’identità e numero AVS
3.2 Curriculum vitae
3.3 Descrizione del tipo di attività assicurativa mediata, compresi i rami assicurativi
3.4 Dichiarazione che non sussistono comportamenti o fatti inammissibili secondo l’articolo 182c
3.5 Estratto per privati del casellario giudiziale o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi
3.6 Estratto del registro delle esecuzioni o, per le persone domiciliate all’estero, un documento equivalente dell’autorità competente non più vecchio di tre mesi
3.7 Indicazioni circa tutte le procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione o di fallimento pendenti o concluse in Svizzera o all’estero contro:
a. la persona fisica;
b. imprese, in cui la persona fisica ha occupato o occupa una posizione che le permetteva o permette di influenzare l’attività dell’impresa
3.8 Indicazioni sulle partecipazioni detenute in altre imprese superiori al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto
3.9 Indicazioni su altri mandati, occupazioni accessorie e rapporti di lavoro
3.10 Prova della formazione richiesta e dichiarazione della disponibilità a svolgere la formazione continua richiesta
3.11 Indicazioni e conferma del datore di lavoro con cui sussiste un rapporto di lavoro