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AS 2023 365

Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 5 novembre 20141 sui domini Internet è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 15b cpv. 2

2 Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 10 giorni.

Art. 15dbis Misure in caso di sospetto di abuso: blocco di nomi di dominio di nuova attribuzione

1 Il gestore del registro può bloccare per 10 giorni un nome di dominio la cui attribuzione risale a meno di 90 giorni prima, se motivi fondati gli permettono di supporre che il titolare:

  • a. ricorra manifestamente a dati d’identificazione falsi o usurpi l’identità altrui; e

  • b. utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito.

2 Chiede nel contempo al titolare di identificarsi entro 10 giorni.

3 Se il titolare non si identifica correttamente entro 10 giorni, il gestore del registro re-voca l’attribuzione del nome di dominio.

Art. 24 cpv. 3, frase introduttiva e lett. d

3 L’UFCOM stabilisce le informazioni e i documenti che il richiedente deve fornire al centro di registrazione a destinazione del gestore del registro per la verifica della sua identità, del suo indirizzo e della sua esistenza giuridica nonché del rispetto delle condizioni di attribuzione, in particolare:

  • d. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20102 sul numero di identificazione delle imprese per le persone giuridiche e il numero AVS per le persone fisiche.

Art. 24a Acquisizione di dati personali per l’attribuzione di nomi di dominio

Al fine di verificare i dati personali dei richiedenti e dei titolari in vista dell’attribuzione e della gestione dei nomi di dominio, il gestore del registro ha accesso ai dati personali del registro degli abitanti, del servizio nazionale degli indirizzi e del registro centrale degli assicurati. I dati sono messi a disposizione del gestore del registro tramite accesso online.

Art. 53 cpv. 1 lett. c ed e nonché 1bis e 1ter

1 Un nome di dominio è attribuito se, oltre alle condizioni generali previste dall’articolo 25, sono soddisfatte le condizioni particolari seguenti:

  • c. Abrogata

  • e. si può legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l’uso previsto del nome di dominio.

1bis Se il richiedente è una persona fisica, esiste un rapporto oggettivo secondo il capoverso 1 lettera e quando il nome di dominio, oltre a una denominazione facoltativa scelta liberamente, contiene almeno una delle denominazioni seguenti:

  • a. uno dei cognomi ufficiali o un altro cognome iscritto nel registro dello stato civile;

  • b. un nome;

  • c. una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo;

  • d. il cognome d’affinità, il cognome dell’unione domestica registrata, il nome ricevuto in seno a un ordine religioso o il nome d’arte con il quale la persona ha acquisito notorietà.

1ter Se il richiedente non è una persona fisica, esiste un rapporto oggettivo secondo il capoverso 1 lettera e quando il nome di dominio soddisfa una delle condizioni seguenti:

  • a. contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo;

  • b. si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività, che è necessaria all’ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico interessati;

  • c. contiene una denominazione geografica:

    1. sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo,

    2. sulla quale il richiedente sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico, o

    3. al cui utilizzo il richiedente è autorizzato dall’ente o dall’organizzazione interessati;

  • d. appartiene a una denominazione sulla quale il richiedente detiene un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente.

Art. 55 lett. d

Sono eleggibili all’attribuzione di un nome di dominio:

  • d. le persone fisiche domiciliate in Svizzera o di nazionalità svizzera.

Art. 56 cpv. 1 e 8bis

1 I nomi di dominio corrispondenti o affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nominazione. L’UFCOM può pubblicare una lista non esaustiva delle denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.

8bis La disdetta di un mandato di nominazione (art. 41) è autorizzata in particolare se:

  • a. il titolare non adempie più le condizioni di attribuzione o non rispetta le disposizioni del mandato; o

  • b. il titolare non ha pagato le tasse amministrative dovute.

Art. 57 cpv. 2 lett. a, b e d–f

2 In caso di domanda plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio in questione nell’ordine di priorità seguente:

  • a. Concerne soltanto il testo tedesco

  • b. all’ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che, rispetto a quello di altri enti o organizzazioni di questo tipo, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e gli enti o le organizzazioni richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio;

  • d. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

  • dbis. alla persona giuridica, in caso di concorrenza con una persona fisica;

  • e. al richiedente che ha presentato per primo una domanda di registrazione, se tutti i richiedenti intendono utilizzare il nome di domino per scopi non commerciali;

  • f. al richiedente che prevede un utilizzo che, rispetto a quello degli altri richiedenti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l’attribuzione a un’estrazione a sorte o a una vendita all’asta; il ricavato della vendita all’asta è versato alla Cassa federale.

Art. 58 lett. g

Il gestore del registro può revocare, di propria volontà o su richiesta del centro di registrazione, l’attribuzione di un nome di dominio se:

  • g. la persona fisica titolare non è di nazionalità svizzera e si reca all’estero; l’attribuzione di un nome di dominio può essere revocata alle seguenti condizioni:

    1. il titolare non si identifica correttamente o non indica un indirizzo postale valido in Svizzera entro 30 giorni, nonostante ciò sia richiesto dal gestore del registro, dall’UFCOM o da un’altra autorità svizzera che interviene nell’ambito dell’esecuzione dei suoi compiti,

    2. il titolare utilizza il nome di dominio per offrire prodotti o servizi oppure per fare della pubblicità per promuoverli,

    3. vi sono motivi fondati di supporre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito secondo il diritto svizzero.

Titolo prima dell’art. 61

Sezione 2:
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 28 giugno 2023

Art. 61

Il gestore del registro fissa la data a partire dalla quale le persone fisiche possono richiedere e vedersi attribuito un nome di dominio «.swiss» conformemente all’articolo 53 capoverso 1bis. L’apertura operativa deve avvenire entro il 1° maggio 2024.

II

L’ordinanza del 18 novembre 20203 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 4

4 Se un mandato di nominazione viene disdetto conformemente all’articolo 56 capoverso 8bis ODIn, l’UFCOM riscuote una tassa calcolata in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

28 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr