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AS 2023 379

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171
sull’approvvigionamento economico del Paese,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai seguenti vaccini:

Codice ATC2

Designazione della merce

J07

vaccini della medicina umana

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.

Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione mediante una decisione.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di trasformare la merce

I proprietari autorizzati a liberare scorte obbligatorie sono tenuti nei limiti delle loro capacità aziendali a trasformare la merce in questione per poterla fornire ai clienti il più rapidamente possibile.

Art. 7 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeutici.

Art. 8 Opposizioni alle decisioni

Fondandosi sull’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.

Art. 9 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.

Art. 10 Esecuzione

L’UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono competenti dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 20235.

10 luglio 2023

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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