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AS 2023 380

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 115 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,

ordina:

I

L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 118d Disposizione transitoria della modifica del 7 luglio 2023

Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 luglio 2023 possono essere importate fino al 10 settembre 2023 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:

  • a. semi di albicocca non trasformati originari della Turchia;

  • b. pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spediti dalla Turchia.

II

1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

7 luglio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43

N. 1, nota a piè di pagina

  1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932.

(art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari di origine non animale provenienti da determinati Paesi, per la cui importazione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi o di contaminazione microbica valgono i controlli approfonditi con condizioni supplementari di cui agli articoli 37–43

  1. Tutte le derrate alimentari iscritte nella tabella 1 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17933, ad eccezione della gomma di guar proveniente dall’India.

  2. Derrate alimentari nella tabella 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione, che a causa del rischio di contaminazione da micotossine sono elencate nella tabella 1 dell’allegato II e contengono una quantità superiore al 20 per cento della derrata alimentare interessata indicata nella tabella 1.

  3. Tutte le derrate alimentari iscritte nella tabella 3 dell’allegato II del regolamento di esecuzione.

  4. La campionatura e l’analisi si basano sull’allegato III del regolamento di esecuzione qualora allo stesso rimandi l’allegato II.