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AS 2023 398

Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 aprile 20181 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. f e n–r nonché 3

1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:

  • f. Abrogata

  • n. tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 20202 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;

  • o. tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;

  • p. tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;

  • q. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

  • r. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

3 L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al capoverso 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.

Art. 14 cpv. 3

3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH‑I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

Art. 15 cpv. 3

3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo sui frontalieri CH-I.3

31 ottobre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer