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AS 2023 4

Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Preambolo

L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)

ordina

I

L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 1 vano

195 000

215 000

230 000

245 000

280 000

315 000

Abitazione di 2 vani

260 000

285 000

305 000

325 000

375 000

425 000

Abitazione di 3 vani

330 000

365 000

390 000

420 000

480 000

540 000

Abitazione di 4 vani

415 000

455 000

490 000

525 000

600 000

675 000

Abitazione di 5 vani

495 000

540 000

580 000

620 000

715 000

805 000

Abitazione di 6 vani

560 000

615 000

660 000

710 000

815 000

915 000

Abitazione di 7 vani

680 000

750 000

805 000

860 000

990 000

1 110 000

Art. 4 cpv. 1 e 2

1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita-zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 2 vani

340 000

370 000

400 000

425 000

490 000

550 000

Abitazione di 3 vani

440 000

480 000

515 000

550 000

635 000

715 000

Abitazione di 4 vani

550 000

605 000

650 000

695 000

805 000

900 000

Abitazione di 5 vani

660 000

725 000

780 000

835 000

960 000

1 080 000

Abitazione di 6 vani

755 000

830 000

895 000

955 000

1 100 000

1 235 000

Abitazione di 7 vani

915 000

1 005 000

1 080 000

1 155 000

1 330 000

1 495 000

2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 3 vani

605 000

640 000

675 000

720 000

780 000

875 000

Abitazione di 4 vani

760 000

800 000

850 000

905 000

980 000

1 100 000

Abitazione di 5 vani

910 000

960 000

1 015 000

1 080 000

1 170 000

1 315 000

Abitazione di 6 vani

1 045 000

1 105 000

1 170 000

1 245 000

1 350 000

1 515 000

Abitazione di 7 vani

1 265 000

1 335 000

1 410 000

1 505 000

1 630 000

1 830 000

Art. 5 cpv. 1

1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Livello I + II

Livello III + IV

Livello V + VI

Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi

37 000

42 000

46 000

Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi

21 000

23 000

25 000

Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto

13 000

14 000

15 000

Locale secondario

26 000

27 000

29 000

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

20 dicembre 2022

Ufficio federale delle abitazioni:

Martin Tschirren

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